Legittimo il ricorso collettivo inammissibile per difetto di prova di resistenza (Cons. Stato n. 9092 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sull’accesso programmato ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, il ricorso collettivo è inammissibile quando le posizioni dei candidati non sono omogenee rispetto alla c.d. prova di resistenza. La censura che investe la determinazione del numero dei posti è scrutinabile solo se l’incremento invocato consentirebbe a ciascun ricorrente di collocarsi in posizione utile in graduatoria. Le doglianze fondate su mere illazioni, prive di allegazioni concrete e di supporto probatorio, non superano il vaglio di ammissibilità. La scelta dei quesiti da somministrare rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della congruità. È legittimo il meccanismo di conferma telematica dell’interesse all’immatricolazione, con decadenza dalla graduatoria in caso di mancata conferma, perché non sproporzionato e funzionale al rapido scorrimento.
Il Fatto
Un gruppo di candidati non ammessi alla prova preselettiva per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2020/2021 impugna davanti al TAR Lazio la graduatoria unica nazionale e i decreti ministeriali di programmazione dei posti. Il Tribunale, con la sentenza n. 8440/2023, dichiara il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte inammissibile per difetto dei presupposti del ricorso collettivo e per il resto lo respinge nel merito.
I candidati propongono appello, deducendo l’ammissibilità del ricorso collettivo, la tempestività dell’impugnazione e otto motivi di censura. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Università intimate si costituiscono formalmente in giudizio. La causa passa in decisione senza discussione su istanza degli appellanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in appello in luogo del competente Ministero dell’Università e della Ricerca, parte del giudizio di primo grado.
Nel merito, il Consiglio di Stato rileva che le censure sono di tenore sostanzialmente identico a quelle già scrutinate con le sentenze della Sezione nn. 3979, 3980 e 3981 del 19 aprile 2023, nn. 4007 e 4008 del 20 aprile 2023 e n. 4289 del 28 aprile 2023. Richiama pertanto integralmente quelle motivazioni, in forza degli artt. 88, comma 2, lett. d) e 74 c.p.a., nonché dell’obbligo di sintesi dell’art. 3, comma 2, c.p.a.
Il primo motivo, sulla non corretta rilevazione delle capacità ricettive degli Atenei, è inammissibile: i ricorrenti versano in posizioni differenziate quanto alla prova di resistenza, poiché solo per alcuni l’incremento di posti sarebbe utile all’ammissione. Il secondo motivo, sulla violazione della segretezza dei quiz, è parimenti inammissibile perché basato su mere illazioni, prive di allegazioni e supporti probatori. Il terzo, quarto e quinto motivo difettano di omogeneità delle posizioni e di interesse concreto.
Il sesto motivo, sull’inserimento di quesiti di logica e cultura generale, è inammissibile per genericità e perché sconfina in valutazioni di merito, espressione della discrezionalità amministrativa, e comunque infondato per difetto di prova sull’estrazione dei quesiti da testi commerciali. Il settimo motivo è meramente esplorativo e non si traduce in istanza di accesso incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. L’ottavo motivo, sulla decadenza per mancata conferma dell’interesse, è infondato: l’adempimento non è sproporzionato e risponde all’esigenza di rapido scorrimento della graduatoria.
L’appello è quindi in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto. Le spese sono compensate tra le parti costituite, essendosi le Amministrazioni limitate a costituzione formale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.