Prova digitale concorsuale e onere di tracciabilità dell’elaborato a carico dell’amministrazione (Cons. Stato n. 5250 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici svolti con strumenti informatici la certezza della riferibilità dell’elaborato al candidato costituisce presupposto essenziale di legittimità della valutazione. L’amministrazione, quale custode degli atti e titolare esclusiva della disponibilità tecnica di elaborati, log, codici identificativi e sistemi di estrazione, è tenuta a garantire che l’intero procedimento di formazione, conservazione, estrazione, attribuzione e ostensione del documento sia ricostruibile in modo certo e non equivoco. Emersa un’anomalia oggettiva nella gestione documentale, non spetta al candidato dimostrare l’alterazione, ma all’amministrazione provare positivamente, con elementi coevi e verificabili, la regolarità della catena di custodia. La produzione di attestazioni tecniche successive non sana il vizio, perché la regolarità del concorso deve risultare dagli atti originari e non da spiegazioni formate dopo il contenzioso. La rinnovazione della prova disposta in favore del candidato non viola la par condicio, ma ripristina la legalità violata nei limiti della posizione incisa.

Il Fatto

La candidata partecipava al corso-concorso selettivo indetto dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione per il reclutamento di dirigenti pubblici. Superava la prima prova, ma non la seconda, di tipo “in basket”, riportando 69,375/100 a fronte della soglia di 70/100 prevista dal bando. Impugnava dinanzi al TAR Lazio l’esito della prova e l’elenco degli ammessi all’orale, contestando in via generale la struttura della prova, la valutazione affidata a una società esterna, la riparametrazione dei punteggi e l’uso di valori decimali. Con motivi aggiunti censurava la graduatoria e, in particolare, l’attribuzione del punteggio relativo a un singolo item.

In sede cautelare il TAR ordinava l’assegnazione del punteggio differenziale. L’amministrazione rappresentava poi di avere trasmesso per errore materiale l’elaborato di altro concorrente e inviava un diverso documento. Con ulteriori motivi aggiunti la ricorrente deduceva la violazione dei principi di integrità, immodificabilità e riconducibilità del documento informatico. Il TAR accoglieva parzialmente, ritenendo sussistente un’illegittimità di pericolo e ordinando la ripetizione della prova; la SNA appellava.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La controversia non investe la legittimità astratta della prova “in basket” né l’attendibilità generale dello strumento informatico, ma la certezza della riferibilità, integrità, immodificabilità e verificabilità dell’elaborato attribuito alla candidata dopo che in sede di accesso era stato trasmesso un documento riferibile ad altro concorrente.

L’argomentazione dell’appellante secondo cui si sarebbe trattato di un errore materiale innocuo non convince. L’atto trasmesso per errore non era secondario: era proprio il documento attraverso il quale la candidata poteva verificare le ragioni dell’esclusione. La trasmissione di un elaborato altrui ha alterato il quadro conoscitivo e inciso sulla trasparenza dell’azione amministrativa. La rettifica successiva non elide il vizio: l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare con elementi coevi e non equivoci la corrispondenza del secondo documento all’elaborato originario.

La Corte non attribuisce ai metadati valore probatorio assoluto, ma li valuta nel contesto: la loro modifica si colloca dopo la trasmissione errata, l’ordinanza cautelare favorevole, la rettifica e la contestazione della candidata. Il dato si somma quindi a una pregressa anomalia documentale e incrina l’affidabilità della catena di custodia. L’obiezione secondo cui l’elaborato consisterebbe nei log e nei dati registrati, e non nel PDF, è condivisibile in astratto ma non in concreto: proprio perché l’elaborato è digitale, l’onere di tracciabilità si rafforza.

Le attestazioni di CINECA e AgID acquisite successivamente possono illustrare il funzionamento del sistema, ma non eliminano il vizio concreto: diversamente opinando si consentirebbe all’amministrazione di sanare ex post qualsiasi anomalia con ricostruzioni tecniche successive. Nemmeno l’abbinamento tra codice identificativo e scheda anagrafica è sufficiente, perché occorreva provare anche la continuità e integrità della catena informatica e documentale.

Neppure regge la censura sulla par condicio. La rinnovazione della prova non è un vantaggio indebito, ma il rimedio imposto dall’illegittimità della gestione procedimentale: la candidata viene posta nella situazione in cui si sarebbe trovata se l’amministrazione avesse correttamente conservato la documentazione. Le difficoltà organizzative ed economiche e la stabilità della graduatoria non prevalgono sulla legalità della selezione, mentre il buon andamento non coincide con la mera speditezza. Il rimedio è proporzionato: nessuna ammissione automatica al corso, ma sola rinnovazione della fase viziata. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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