Insufficiente la mera ricevuta della domanda a provare l’inserimento in graduatoria (TAR Lazio n. 12701 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può e deve verificare la sussistenza dei presupposti di fatto legittimanti l’efficacia del dispositivo della sentenza da eseguire. La produzione della sola ricevuta di deposito di un’istanza di partecipazione a una procedura concorsuale è insufficiente a dimostrare l’effettivo inserimento del ricorrente nella graduatoria finale, potendo l’istanza non essere andata a buon fine per vari motivi (ad esempio, carenza dei requisiti soggettivi). Il diritto al reinserimento in graduatoria, pertanto, spetta esclusivamente a coloro che già ne facevano parte e ne siano stati cancellati in occasione di un aggiornamento, non anche a chi non vi sia mai stato incluso.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del TAR Lazio del 2018 che le aveva riconosciuto il diritto al reinserimento nella graduatoria dei docenti, chiedendo la conseguente iscrizione nella pertinente graduatoria. L’Amministrazione resistente ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che la ricorrente non sarebbe mai stata iscritta nella graduatoria in cui chiede di essere reinserita.

A seguito di un’istruttoria disposta dal Collegio, l’Ufficio scolastico regionale competente ha comunicato che “non risulta, a sistema, alcuna pregressa iscrizione nelle GAE” della ricorrente. Il giudice ha quindi ordinato alla parte ricorrente di depositare l’istanza di partecipazione e la graduatoria che avrebbero dovuto provare l’avvenuto inserimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo che manchi la prova che la ricorrente sia mai stata inserita nelle GAE. La ricorrente aveva prodotto solo una ricevuta di deposito di un’istanza di partecipazione alle graduatorie per supplenze risalente al 1992, ma non l’istanza stessa né la prova dell’effettivo inserimento in graduatoria.

Il Collegio ha osservato che la semplice ricevuta di deposito di una domanda è insufficiente a dimostrare l’inserimento, in quanto la domanda potrebbe non essere andata a buon fine per un’ampia gamma di ragioni, tra cui la carenza dei requisiti soggettivi richiesti. La mera presentazione della domanda, pertanto, non equivale all’inclusione nella graduatoria.

La sentenza richiama la parte motiva della pronuncia di cui si chiedeva l’ottemperanza, la quale chiarisce che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro che già facevano parte delle graduatorie e ne erano stati cancellati a seguito di un aggiornamento, e non a chi non vi abbia mai fatto parte. Gli inserimenti “ex novo” sono ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge, che non assumono rilievo nella fattispecie.

Pertanto, il dispositivo della sentenza deve essere inteso come rivolto esclusivamente ai soggetti che abbiano i requisiti sopra riassunti, tra i quali non rientra la ricorrente. La mancata prova dell’effettivo e pregresso inserimento in graduatoria determina il rigetto della domanda di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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