Decisione a sorpresa e omesso esame dei motivi: annullamento con rinvio (Cons. Stato n. 4551 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che dichiari l’inammissibilità del ricorso fondandosi su questioni rilevate d’ufficio, senza darne previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., viola il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di cui all’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.. Integra la decisione a sorpresa sia l’ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità ometta l’esame del merito inteso come fatti di causa, sia quella in cui non esamini il merito inteso come motivi di ricorso. In tali casi il giudice di appello annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al primo giudice, in ragione della nullità per motivazione apparente o dell’errore palese di rito che ha impedito l’esame della totalità dei motivi.
Il Fatto
La società concessionaria di un immobile del patrimonio indisponibile dello Stato, destinato a villaggio turistico, agiva davanti al TAR per far accertare il grave inadempimento della concedente e degli altri soggetti coinvolti, chiedere la risoluzione della concessione e contestare la debenza dei canoni. Proponeva poi plurimi ricorsi per motivi aggiunti avverso le cartelle di pagamento e i provvedimenti di restituzione dell’area.
Il TAR dichiarava in parte inammissibile e in parte rigettava il ricorso, estromettendo alcuni soggetti e dichiarando infondati i motivi aggiunti. La società appellava, dolendosi in particolare del fatto che le declaratorie di inammissibilità erano state pronunciate su questioni rilevate d’ufficio senza alcun preventivo confronto con le parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce analiticamente le declaratorie di inammissibilità adottate dal primo giudice. La prima riguarda la pretesa genericità della domanda di risoluzione quanto ai soggetti evocati: argomentazione mai eccepita dalle parti intimate e individuata d’ufficio, senza indicazione in udienza né riserva di termine per memorie.
Analogo vizio affligge la declaratoria relativa alla domanda di accertamento preventivo negativo sull’obbligo di pagamento dei canoni, nonché quella con cui si è negata la legittimazione passiva di un soggetto ritenuto terzo rispetto al contratto. In tutti questi casi il giudice ha omesso il previo contraddittorio e, di riflesso, non ha esaminato nel merito le doglianze dedotte, tra cui l’eccezione di inadempimento e la contestazione degli inadempimenti successivi alla stipula.
La Corte censura anche l’intrinseca contraddittorietà del criterio seguito: il primo giudice ha escluso l’opponibilità di un capo della decisione a un determinato soggetto, salvo recuperarlo in senso a lui favorevole nell’analisi dei motivi aggiunti, secondo un criterio secundum eventum litis estraneo agli ordinari effetti degli atti processuali. Parimenti non esaminata resta la questione della configurabilità del soggetto come terzo beneficiario ai sensi dell’art. 1411 cod. civ.
Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024 e le pronunce del 2018, il Collegio qualifica la vicenda come lesione del diritto di difesa, sussumibile in entrambe le ipotesi ivi individuate. L’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. mira a contrastare le decisioni a sorpresa; la sua violazione trova sanzione nell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., che impone l’annullamento con rinvio al primo giudice. L’appello è quindi accolto, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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