Confini: ius novorum e usucapione come integrazione delle difese (Cass. civ. Sez. 2 n. 16444 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di ius novorum la deduzione, da parte del convenuto, dell’acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell’area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima. I diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. È correttamente qualificata actio finium regundorum l’azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l’incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, chiedendo l’accertamento giudiziale dei confini senza porre in discussione i titoli di proprietà.
Il Fatto
I proprietari di un fondo convenivano in giudizio la confinante, deducendo che questa aveva realizzato uno sbancamento lungo la linea di confine che aveva determinato l’usurpazione di una porzione del loro terreno. Chiedevano l’accertamento dei confini, l’apposizione dei termini e la condanna al rilascio della porzione occupata, oltre alla realizzazione di un muro di sostegno. La convenuta contestava l’origine naturale del dislivello e proponeva domanda riconvenzionale.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, individuando il confine catastale e condannando la convenuta alla restituzione dell’area usurpata. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza, disponeva il risarcimento per equivalente in luogo della reintegrazione in forma specifica. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli eredi della convenuta, deducendo sette motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo di ricorso, confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c. è proponibile anche quando l’incertezza del confine derivi dalla contestazione sollevata da una parte in seguito all’usurpazione di una porzione di terreno, senza che sia necessaria una condizione di assoluta mancanza di elementi demarcativi. Ha ritenuto, pertanto, infondata la censura di contraddittorietà della motivazione formulata dai ricorrenti.
Con riferimento al secondo e al quarto motivo, concernenti l’omesso esame di fatti decisivi in ordine all’origine naturale del dislivello, la Corte ha dichiarato le censure inammissibili per la sussistenza di un’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non avendo i ricorrenti indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle decisioni di merito. Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. per il mancato riconoscimento del valore di prova legale a dichiarazioni confessorie, è stato parimenti dichiarato inammissibile, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha invece accolto il quinto motivo, relativo alla nullità della sentenza per omessa considerazione delle critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio. Ha rilevato che la mappa catastale, quale rappresentazione grafica, per essere utilizzata ai fini della determinazione del confine deve essere “ancorata” al terreno reale attraverso punti esistenti sia in mappa sia nello stato dei luoghi. L’omesso esame dell’erroneità dei punti di rilievo rende la sentenza viziata.
Parimenti fondato è stato ritenuto il sesto motivo, con cui si deduceva l’omesso esame dell’eccezione di usucapione. Riaffermando il principio dei diritti autodeterminati, la Corte ha chiarito che l’allegazione in appello di un titolo diverso rispetto a quello originariamente posto a base della domanda non integra la proposizione di una domanda nuova, ma costituisce una mera integrazione delle difese sul piano probatorio. La Corte d’Appello, avendo constatato la proposizione dell’eccezione ma limitandosi a dichiararla tardiva senza esaminarla nel merito, è incorsa in errore.
L’ultimo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per doppia conforme e in parte infondato, risultando la motivazione impugnata idonea a superare il vaglio del minimo costituzionale. La Corte ha quindi accolto il quinto e sesto motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.