Ottemperanza ai giudicati quote latte e obbligo di ricalcolo del prelievo (Cons. Stato n. 5483 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di quote latte, l’annullamento giurisdizionale del prelievo supplementare impone all’Amministrazione un obbligo di ricalcolo complessivo della compensazione nazionale, non anche la restituzione automatica delle somme versate. La posizione debitoria del produttore resta subordinata all’esito della rideterminazione, dalla quale dipende anche la commisurazione degli interessi. Gli effetti annullatori dei giudicati impongono sin da subito la comunicazione alle Regioni, anche ai fini della liberazione delle fideiussioni rilasciate a garanzia del prelievo. L’attuazione completa dei giudicati dipende dall’applicazione dello ius superveniens dettato dall’art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato le note con cui AIMA, oggi AGEA, aveva comunicato il calcolo derivante dalla compensazione delle quote latte per le relative annualità. Le sentenze del Consiglio di Stato indicate in epigrafe avevano accolto gli appelli, riformato le pronunce del TAR Lazio e annullato i provvedimenti impugnati.
Divenute definitive tali statuizioni, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, lamentando che AGEA non avesse eseguito i giudicati. Ha chiesto l’annullamento dei prelievi, la restituzione delle somme versate o trattenute sui contributi PAC e la comunicazione alla Regione Lombardia per la liberazione delle fideiussioni e il trasferimento dei titoli PAC. AGEA non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che i giudicati di cui si chiede l’esecuzione hanno accertato l’illegittimità dell’operato di AGEA, fondato su una disciplina interna poi ritenuta non conforme al diritto dell’Unione. Richiama le sentenze della Corte di Giustizia UE del 17 giugno 2019 (causa C-348/2018), dell’11 settembre 2019 (causa C-46/2018) e del 13 gennaio 2022 (causa C-377/2019), che hanno dichiarato la contrarietà della previgente regolazione nazionale in materia di compensazione e determinazione del prelievo.
Rileva che, dopo tali pronunce, il legislatore è intervenuto con l’art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, disciplinando le modalità delle operazioni nazionali di compensazione e la conseguente rideterminazione del prelievo per i produttori destinatari di sentenza definitiva. Ne deriva che la completa attuazione dei giudicati dipende dall’applicazione dello ius superveniens, non oggetto del giudicato, e potrà avvenire solo all’esito delle complesse operazioni di ricalcolo, rispetto alle quali il Collegio ribadisce il dovere di sollecitudine di AGEA.
Quanto agli effetti restitutori, la Corte precisa che la censura della giurisprudenza europea non ha riguardato l’obbligo degli allevatori di pagare la sanzione per la produzione in eccesso, ma le regole interne di ripartizione dello sconto. Le sentenze hanno quindi disposto l’annullamento dei provvedimenti e il ricalcolo complessivo, senza escludere una posizione debitoria della ricorrente. Resta perciò indimostrato il diritto all’immediata restituzione delle somme, salvo diversa conclusione all’esito del ricalcolo.
Gli effetti annullatori impongono invece che sin d’ora sia data comunicazione alle Regioni, con quanto ne consegue per la liberazione delle fideiussioni. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso nei limiti indicati e ordina ad AGEA l’esecuzione dei giudicati entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza, riservando ogni ulteriore provvedimento e valutando, in caso di mancato ricalcolo, gli effetti restitutori e l’eventuale danno erariale. Le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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