Restituzione nel termine e latitanza consapevole (Cass. pen. Sez. II n. 31822 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., presuppone la ricorrenza congiunta della mancata conoscenza della pendenza del processo e dell’assenza di colpa nel non aver proposto impugnazione nei termini. Essa non spetta all’imputato che, avendo avuto piena ed effettiva conoscenza del procedimento, si sia volontariamente sottratto alla sua celebrazione rendendosi latitante. In tal caso resta irrilevante che il difensore di fiducia abbia rinunciato al mandato e che sia stato nominato un difensore di ufficio, trattandosi di eventi dipendenti dalla condotta processuale dell’imputato.
Il Fatto
Il difensore di un imputato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Trieste, in data 22 aprile 2025, ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Udine il 4 aprile 2024.
La difesa deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato adeguatamente la condizione del latitante munito di difensore di ufficio subentrato prima dell’apertura del processo, e richiama precedenti secondo cui il condannato latitante privo di effettiva conoscenza del processo avrebbe diritto alla restituzione anche se il difensore di ufficio abbia tempestivamente proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso manifestamente infondato, rilevando l’estraneità al caso dei precedenti richiamati. L’art. 175 cod. proc. pen., nel testo vigente, prevede la restituzione in due distinte situazioni: quando sia provato il caso fortuito o la forza maggiore, oppure quando l’imputato, giudicato in assenza nei casi dell’art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto impugnare nei termini senza sua colpa.
Esclusa l’ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, neppure dedotta, la Corte esamina la seconda, che richiede la ricorrenza congiunta di due condizioni: la mancata conoscenza del processo e l’assenza di colpa nel non aver impugnato tempestivamente.
Nel caso concreto tale mancata conoscenza è insussistente. L’imputato era stato arrestato con successiva applicazione di misura cautelare personale per i fatti oggetto del procedimento, aveva ricevuto a mani il decreto di giudizio immediato, aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato e aveva ricevuto, sempre a mani, la notifica della data dell’udienza.
Neppure ricorre il requisito dell’assenza di colpa: l’imputato, resosi latitante prima dell’udienza, si è deliberatamente sottratto a un processo di cui aveva piena conoscenza. Irrilevante è la rinuncia al mandato del difensore di fiducia e la successiva nomina di un difensore di ufficio, poiché tali eventi dipendono dalla condotta processuale dell’imputato.
L’imputato è stato pertanto correttamente dichiarato assente e legittimamente rappresentato dal difensore, né ha allegato o provato alcun elemento non derivante da sua colpa ostativo all’impugnazione. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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