Rapina impropria tentata ostativa all’emersione dal lavoro irregolare (Cons. Stato n. 5659 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 103, co. 10, lett. c), d.l. n. 34/2020 all’art. 380 c.p.p. ricomprende l’intera gamma dei delitti ivi elencati, tanto nella forma consumata quanto in quella tentata. Il delitto di rapina impropria, richiamato dall’art. 380, co. 2, lett. f), c.p.p., integra pertanto causa ostativa all’emersione dal lavoro irregolare anche quando sia contestato a titolo di tentativo. La presunzione assoluta di pericolosità sociale non è censurabile sul piano costituzionale in relazione a fattispecie che esprimono una significativa carica di disvalore, non assimilabile ai reati di particolare tenuità oggetto delle pronunce del giudice delle leggi. Il meccanismo ostativo non richiede, in tali ipotesi, una valutazione di pericolosità in concreto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Piemonte il diniego di emersione dal lavoro irregolare opposto dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Torino. L’Amministrazione ha ravvisato a suo carico una condanna penale ostativa ai sensi dell’art. 103, co. 10, lett. c), d.l. n. 34/2020. L’interessato è stato condannato per tentata rapina impropria e lesioni personali, con pena di dieci mesi di reclusione.
Il ricorrente ha sostenuto che il titolo di reato non rientrasse tra quelli ostativi, non essendo punito con pena non inferiore nel minimo a cinque anni ai sensi dell’art. 380, co. 1, c.p.p., e che il fatto riguardasse un prodotto di modestissimo valore. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo applicabile l’art. 380, co. 2, c.p.p., che elenca in modo tipizzato la rapina tra i reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio. Il primo giudice ha inoltre rilevato, ad abundantiam, un precedente decreto di espulsione con ordine di allontanamento. Lo straniero ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi per identità di parti, petitum e causa petendi, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., essendo stata medio tempore incardinata una seconda impugnazione a seguito della regolarizzazione della notifica.
Nel merito l’appello è infondato. La Corte osserva che la condanna per tentata rapina impropria, contestata ai sensi degli artt. 56 e 628, co. 2, c.p., ricade tra i reati ostativi richiamati dall’art. 103, co. 10, lett. c), d.l. n. 34/2020. L’art. 380, co. 2, lett. f), c.p.p. elenca espressamente la rapina tra i delitti non colposi per cui è previsto l’arresto obbligatorio, e il rinvio fisso alla norma processuale congloba l’interezza delle previsioni incriminatrici, anche nella forma tentata.
Il Collegio si sofferma poi sui profili di legittimità costituzionale del meccanismo ostativo, richiamando le pronunce della Corte costituzionale n. 88/2023 e n. 43/2024. In quelle decisioni il giudice delle leggi ha dichiarato illegittimo l’automatismo laddove esteso a reati di particolare tenuità, postulando un apprezzamento della pericolosità in concreto. Tali cadenze argomentative non sono però replicabili nel caso di specie: la rapina impropria esprime una significativa carica di disvalore che prescinde dal valore economico della cosa sottratta, e la cornice edittale dell’art. 628 c.p. è assai più severa rispetto alle fattispecie esaminate dal giudice delle leggi.
La Corte rileva, in via assorbente, che l’eventuale questione di legittimità costituzionale non sarebbe comunque rilevante, poiché l’appellante è stato attinto da un decreto espulsivo ormai inoppugnabile. Gli appelli riuniti sono pertanto respinti perché infondati, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza