Legittima la destinazione agricola del lotto intercluso in zona urbanizzata (TAR Sicilia n. 1456 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di amplissima discrezionalità amministrativa, sindacabile nel merito solo per errori di fatto, abnormità o irrazionalità. La destinazione agricola impressa a un fondo non è illogica per la sola contiguità a lotti edificati, né contrasta con l’art. 2, lett. E), del D.M. 1444/1968, potendo rispondere a esigenze di contenimento del consumo di suolo e di compensazione ambientale. La previsione di un lotto minimo edificabile rientra nella discrezionalità dell’ente e non richiede motivazione specifica. La motivazione rinforzata è dovuta solo in presenza di un affidamento qualificato, che non ricorre quando l’area non è effettivamente e completamente interclusa. Il vizio di disparità di trattamento esige la prova rigorosa dell’identità delle situazioni di fatto.
Il Fatto
La ricorrente ha acquistato un terreno di 2.450 mq, di forma rettangolare allungata, inserito in un contesto circondato da lotti edificati. Il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune lo ha classificato interamente come zona E2 – Ambiti dell’agricoltura urbana, dove le norme tecniche di attuazione non consentono attività residenziali se non connesse alla conduzione dei fondi e impongono un lotto minimo di 3.000 mq.
La ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del piano, deducendo illogicità e contraddittorietà della scelta per l’impossibilità di edificare sul fondo, disparità di trattamento rispetto ai terreni limitrofi destinati a edificazione e insufficiente motivazione, oltre alla violazione dell’art. 2, lett. E), del D.M. 1444/1968. Il Comune non si è costituito; l’Assessorato regionale ha chiesto l’estromissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto l’orientamento consolidato secondo cui le scelte pianificatorie sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito salvo errori di fatto, abnormità o irrazionalità, e non sono condizionate dalle destinazioni impresse dal piano previgente, essendo priva di tutela la generica aspettativa alla reformatio in peius. Tali scelte non richiedono una motivazione puntuale che ponga in comparazione gli interessi pubblici e quelli privati.
Su questa base il primo motivo è respinto. Le caratteristiche del fondo richiamate dalla ricorrente non impediscono all’amministrazione di imprimere una determinata destinazione urbanistica. La fissazione dell’estensione del lotto minimo è anch’essa espressione di discrezionalità, finalizzata a limitare l’edificazione e la frammentazione. Il lotto minimo può peraltro costituirsi anche mediante l’unione di terreni confinanti in rapporto di asservimento reciproco (richiamata T.A.R. Campania, Napoli, n. 4008/2024), evenienza che la ricorrente non ha dimostrato impraticabile.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La contiguità del fondo a lotti edificati non rende illogica la scelta, essendo la compresenza di destinazioni diverse un effetto connaturato alla zonizzazione. La destinazione agricola non presuppone l’esercizio dell’impresa agricola ex art. 2135 cod. civ., ma risponde anche a esigenze ambientali e di salvaguardia delle aree non edificate. La disparità di trattamento non è configurabile per la mera comparazione tra aree omogenee, e la ricorrente non ha allegato elementi puntuali sull’identità delle situazioni.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio ricorda che la destinazione delle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella desumibile dai criteri generali del piano. La motivazione rinforzata è richiesta solo in ipotesi tipizzate, tra cui la modificazione in zona agricola di un’area interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. Nel caso concreto la condizione non ricorre: il terreno prospetta su strada, donde l’assenza di un affidamento qualificato, anche perché l’edificazione residenziale era già esclusa nella pianificazione precedente.
Il terzo motivo è respinto sul rilievo che la destinazione a verde agricolo può giustificarsi con esigenze di ordinato governo del territorio, di contenimento dell’espansione urbana e di compensazione ambientale, senza che la pretesa antieconomicità della coltivazione incida sulla legittimità della scelta. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese rispetto all’Assessorato e nessuna statuizione verso il Comune non costituito.
Nota della Redazione
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