Annullamento d’ufficio del permesso di costruire e termine secondo tempus regit actum (Cons. Stato n. 416 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio si individua secondo il principio tempus regit actum con riferimento al momento di adozione del provvedimento che ne è oggetto, e non a quello di adozione dell’atto di autotutela. La riduzione del termine da diciotto a dodici mesi, introdotta dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 come modificato dal D.L. n. 77/2021, non si applica ai titoli rilasciati anteriormente al 1° giugno 2021. Il legittimo affidamento del destinatario del titolo non è incolpevole quando l’errore tecnico del progettista era verificabile in base al principio di autoresponsabilità, tanto più se l’amministrazione ha preventivamente sospeso i lavori.
Il Fatto
I proprietari di un immobile hanno impugnato davanti al TAR Marche la determinazione con cui il Comune ha annullato in autotutela il permesso di costruire e la S.C.I.A. in variante, nonché, con motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino adottata in conseguenza dell’annullamento.
Il primo giudice ha accolto il ricorso. Pur ritenendo in buona parte infondate le doglianze sostanziali sulla legittimità dell’intervento, ha escluso la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi e ha reputato applicabile il termine di dodici mesi, maturando i ricorrenti un affidamento incolpevole sui calcoli del progettista validati dal Comune. Il Comune ha proposto appello, resistito dagli appellati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo, con cui il Comune deduce l’inapplicabilità del termine di dodici mesi, entrato in vigore il 1° giugno 2021, essendo i titoli rilasciati nel settembre 2020 e nel marzo 2021, epoca in cui vigeva il termine di diciotto mesi.
La soluzione accolta si fonda sull’orientamento che applica il tempus regit actum non già al momento dell’adozione dell’atto di autotutela, bensì a quello dei provvedimenti che ne costituiscono l’oggetto, secondo Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1702/2025. L’esegesi è coerente con la funzione della norma, che costruisce il regime di stabilità del provvedimento e dell’affidamento su di esso riposto: regime che, per gli atti anteriori al 1° giugno 2021, era appunto di diciotto mesi.
Il Collegio aggiunge un argomento sussidiario: anche volendo computare il termine dall’entrata in vigore della novella, il provvedimento di autotutela, adottato nel novembre 2021, sarebbe comunque tempestivo. In ogni caso manca un affidamento incolpevole, poiché il principio di autoresponsabilità imponeva di verificare la correttezza dell’elaborato tecnico presentato per ottenere il titolo, e l’annullamento è stato preceduto dall’ordinanza di sospensione dei lavori.
L’accoglimento del motivo travolge la sentenza impugnata. Gli appellati non hanno proposto appello incidentale né riproposto motivi non esaminati, sicché i capi che hanno respinto le altre censure sono passati in giudicato: restano perciò privi di rilievo gli argomenti su difetto di motivazione dell’interesse pubblico e affidamento sul titolo.
Il ricorso in appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto. Le spese del doppio grado sono compensate ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., come integrato dalla Corte Costituzionale n. 77 del 2018, in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.