Prova “pratica” con elaborato scritto: obbligo di anonimato dei candidati (TAR Lombardia n. 331 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La prova denominata “pratica” che si sostanzi, per come concretamente articolata, nella predisposizione di un elaborato scritto non implica il contatto diretto tra candidato e commissione e va assoggettata alla regola dell’anonimato. Il nomen iuris adottato dall’amministrazione non è decisivo: rileva la natura effettiva della prova. Ove la prova abbia natura scritta, l’acquisizione dei dati identificativi sull’elaborato integra violazione della procedura e determina l’illegittimità delle operazioni concorsuali, senza necessità di dimostrare il concreto sviamento della valutazione. L’anonimizzazione non è invece possibile quando la prova pratica richieda l’osservazione diretta del modus procedendi del candidato.
Il Fatto
Con decreto dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il bando del concorso ordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria. La ricorrente ha partecipato per la classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado per la Regione Lombardia, superando la prova scritta con il punteggio di 80/100.
La prova pratica, svolta il 12 luglio 2022, le ha attribuito 38/100. Poiché il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica tra prova pratica e colloquio e il superamento richiede almeno 70/100, quel punteggio ha reso ininfluente il colloquio e ha impedito l’inserimento nella graduatoria di merito. La ricorrente ha impugnato gli esiti e le indicazioni operative della Commissione, che imponevano di apporre nome, cognome e data di nascita su ogni elaborato, chiedendo in via principale la ripetizione della prova per tutti i candidati e, in subordine, la nuova valutazione del proprio elaborato previa anonimizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra prova pratica e prova scritta. La prova pratica è tale quando implica, in sede di esecuzione, il contatto diretto tra candidato e commissione, sì che questa possa accertare la tecnica mediante visione diretta (Cons. Stato, Sez. III, n. 3323 del 2019). Rileva il modus procedendi, più del risultato finale: la prova si svolge davanti alla commissione, che assiste e verbalizza.
Nel caso concreto, la consegna dettata dalla Commissione richiedeva la progettazione e l’esecuzione di una vetrata da collocare in una biblioteca, accompagnata da una sintetica relazione illustrativa del processo ideativo ed esecutivo. Ne è derivata, secondo il TAR, la predisposizione di uno scritto la cui valutazione non esige alcun contatto diretto con il candidato: la prova, pur denominata pratica, si è sostanziata in una prova scritta.
Su questa premessa si innesta il profilo dell’anonimato. La regola dell’anonimato è posta in via generale dall’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994 e mira a impedire che i commissari conoscano l’identità dei candidati prima di aver ultimato la correzione. L’illegittimità sorge dal semplice mancato rispetto della procedura, senza necessità di provare il concreto sviamento della valutazione (Cons. Stato, ad. plen. n. 27 e n. 26 del 2013; Sez. IV n. 5571 del 2018). Il Collegio riconosce che l’anonimizzazione non è oggettivamente possibile quando la prova pratica richieda il contatto diretto con la commissione, ma esclude che tale ipotesi ricorra nella specie.
Da qui la conclusione: se la prova consiste nell’elaborazione di uno scritto, la regola dell’anonimato deve trovare applicazione, quale declinazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione. Il nomen iuris utilizzato dall’amministrazione resta irrilevante quando la prova abbia natura scritta. Poiché le indicazioni operative imponevano di apporre i dati identificativi su ogni elaborato, la censura proposta in via principale è fondata e assorbe le ulteriori doglianze. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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