Prova scritta nulla per omessa indicazione della sequenza del questionario (TAR Campania n. 1330 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico articolato in prove mediante questionari a risposta multipla, la commissione esaminatrice può legittimamente avvalersi di strumenti informatici per la correzione, purché i criteri di valutazione siano stati preventivamente definiti. Il candidato che ometta di indicare sul foglio-risposte il numero di sequenza del questionario ricevuto, rendendo irrimediabilmente impossibile la correzione, non può dolersi dell’esito: la prova è nulla e l’esclusione dal prosieguo non è illegittima. La mancata contestazione delle ragioni reali dell’esclusione, esplicitate dall’amministrazione in giudizio, determina il difetto di interesse a censurare le modalità di svolgimento delle prove successive e, per illegittimità derivata, la graduatoria finale.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso indetto da un’azienda ospedaliera per il reclutamento a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere. Il bando articolava la procedura in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale; la prova scritta consisteva in un questionario a risposta multipla con soglia di superamento fissata in 21/30.

Non ammessa alla prova orale con la motivazione “prova non valutabile”, la candidata ha impugnato l’esclusione, lamentando la mancata formulazione dei criteri di valutazione, l’affidamento della correzione a strumenti informatici e lo svolgimento della prova pratica mediante questionario anziché in forma pratica. Ha poi impugnato con motivi aggiunti la graduatoria definitiva e la nomina dei vincitori. L’amministrazione ha resistito, documentando che la prova scritta non era stata valutata perché nulla.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla ricostruzione fattuale operata dall’amministrazione, che ha smentito il presupposto della difesa attorea: la ricorrente non aveva conseguito il punteggio di 21,60/30, ma la sua prova scritta non era stata valutata perché nulla. Ai candidati erano stati somministrati gli stessi sessanta quesiti, distribuiti però secondo quattro diverse sequenze. Il foglio-istruzioni imponeva di annerire la casella corrispondente al numero di sequenza del questionario ricevuto, precisando in corsivo e in neretto che l’omissione avrebbe reso impossibile la correzione e nulla la prova.

Il Collegio valorizza la ratio di tale modalità organizzativa: cartoncino anagrafico e foglio-risposte con etichette a codice a barre, questionario lasciato sulla postazione e ritirato dal personale di sorveglianza miravano ad assicurare l’anonimato dei concorrenti. La mancata indicazione del numero di sequenza rendeva perciò irrimediabilmente impossibile stabilire ex post quale sequenza fosse stata assegnata, non essendo il questionario conservato unitamente al foglio con le risposte. La ricorrente non ha annerito quel numero e la prova è rimasta non valutabile.

Su questo punto il Tribunale rileva il difetto di contestazione: la ricorrente non ha dedotto nulla né nel ricorso principale, né dopo il deposito degli atti difensivi dell’azienda che avevano chiarito l’accaduto, né nei motivi aggiunti. Le censure svolte risultano così non pertinenti al reale svolgersi della vicenda.

Nel merito, il Collegio ritiene in parte infondata la doglianza sulla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, risultando questi preventivamente definiti dalla commissione. Ritiene invece inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulle modalità della prova pratica: non avendo la ricorrente superato la prova scritta e non avendone contestato le ragioni, non aveva titolo per dolersi delle fasi successive.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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