Revoca sanzionatoria della concessione demaniale per opere abusive e autotutela vincolata (TAR Campania n. 1325 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dichiara la decadenza da una concessione demaniale marittima per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento costituisce manifestazione di un potere di autotutela vincolato e doveroso. Rientrando nella categoria della revoca sanzionatoria, non necessita di particolare motivazione né di specifiche valutazioni in ordine all’interesse pubblico alla sua adozione: l’ente concedente può limitarsi a indicare le violazioni poste in essere dal concessionario. La motivazione può essere resa anche per relationem, mediante il richiamo alle note degli uffici tecnici richiamate nel provvedimento. Ai fini della qualificazione edilizia, gli abusi non possono formare oggetto di considerazione atomistica, ma vanno apprezzati nel loro complesso, onde stabilire se abbiano determinato trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e incremento di carico urbanistico. L’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’abuso incombe sull’interessato, non sull’amministrazione.
Il Fatto
Un’associazione culturale e ricreativa, concessionaria di un’area demaniale marittima, impugna davanti al TAR Campania la determinazione con cui il Comune ha disposto la revoca della concessione ai sensi dell’art. 47, lett. f), cod. nav., contestando la realizzazione di opere prive di titoli edilizi e paesaggistici. Con il medesimo atto l’ente ordina la demolizione delle opere e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
La ricorrente censura, tra l’altro, la violazione del principio di proporzionalità, l’assenza di preventiva diffida e di autonoma ordinanza di ripristino, la riconducibilità delle opere all’edilizia libera o alla S.C.I.A., la realizzazione ante 1967 e i vizi del contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis legge n. 241/1990. In via cautelare la Sezione aveva sospeso la revoca, confermando però l’ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Muove dalla qualificazione dell’istituto: la decadenza ex art. 47, lett. f), cod. nav. integra una revoca sanzionatoria, espressione di autotutela vincolata. Ne deriva che l’amministrazione non deve operare alcun bilanciamento con l’interesse pubblico, essendo sufficiente l’accertamento dell’inadempienza contestata.
Il provvedimento è ritenuto adeguatamente motivato, anche per relationem attraverso il richiamo alle note del Settore Assetto del Territorio e del Settore Ambiente. La gravità degli abusi edilizi, realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, giustifica la sanzione più grave a carico del concessionario.
Quanto alla natura delle opere, il Tribunale esclude che si tratti di interventi di edilizia libera o soggetti a S.C.I.A.. Le dimensioni e le caratteristiche strutturali e funzionali dei manufatti, valutati complessivamente secondo il principio enunciato da TAR Campania, Sez. III, n. 1093 del 2018 e da TAR Campania, Sez. III, n. 2851 del 2017, imponevano il permesso di costruire. Irrilevante è il richiamo alla S.C.I.A. del 2020, che riguardava la diversa distribuzione degli spazi interni e non la realizzazione dei manufatti.
Sul profilo temporale, la tesi delle opere ante 1967 è smentita dalla stessa ordinanza cautelare della Sezione, non appellata, secondo cui i manufatti non corrispondono a quelli descritti nella prima concessione del 1973. Il Collegio ribadisce che l’onere probatorio sull’epoca dell’abuso grava sull’interessato, richiamando TAR Puglia Lecce, Sez. I, n. 805 del 2018.
Infine, il motivo sul preavviso di rigetto è infondato: l’art. 10-bis legge n. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni osservazione, essendo sufficiente una motivazione complessivamente esaustiva, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2026 del 2019. In ogni caso, per la natura vincolata dell’atto, opera il disposto dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune.
Nota della Redazione
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