Provvedimento plurimotivato e assorbimento delle censure sul diniego di voltura tabacchi (TAR Lazio n. 15567 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento plurimotivato, ciascuna delle ragioni espresse è idonea, da sola, a sorreggerne la legittimità. Il giudice amministrativo che ritenga infondate le censure rivolte contro uno solo dei motivi posti a base dell’atto può respingere il ricorso su tale sola base, con assorbimento delle doglianze dedotte avverso gli altri capi, indipendentemente dall’ordine dei motivi nel gravame. La conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle ulteriori censure. Il principio opera anche quando le doglianze siano più correttamente riferibili al presupposto provvedimento di diniego, ormai consolidatosi, purché l’ulteriore fondamento del provvedimento impugnato regga autonomamente.
Il Fatto
Il titolare di una rivendita di tabacchi con annessa ricevitoria lotto, sita in Roma, decedeva improvvisamente nel luglio 2022. La ricorrente, sua convivente more uxorio di lunga durata e nominata erede universale per testamento olografo, chiedeva la voltura della licenza a proprio nome. L’Amministrazione, dopo un’istruttoria articolata in più note, respingeva nel maggio 2024 l’istanza di assegnazione a trattativa privata, sul rilievo che l’art. 25, comma 4, legge n. 1293/1957 non estende la previsione al convivente di fatto.
Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, dichiarato inammissibile per difetto di definitività, essendo esperibile il ricorso gerarchico. Seguiva, nel settembre 2025, il provvedimento di chiusura a tempo indeterminato della rivendita, impugnato con il ricorso in epigrafe.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’oggetto reale del giudizio nel provvedimento del 1° settembre 2025 e ne isola il duplice presupposto: da un lato l’impossibilità di assegnazione a trattativa privata in favore della convivente; dall’altro la procedura di sfratto per morosità relativa al locale della rivendita, con esecuzione mediante rilascio fissata al 4 settembre 2025.
Si tratta, osserva il TAR, di provvedimento plurimotivato, in cui ciascuna motivazione reiettiva è da sola sufficiente a sorreggerlo. Richiamando una pluralità di pronunce conformi del Consiglio di Stato — Cons. St., II, n. 9686 del 2025, id. III, n. 3480 del 2024, id., II, n. 2189 del 2024, id., V, 1801 del 2024 — il Collegio enuncia la regola dell’assorbimento: la conservazione dell’atto comporta la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle doglianze residue.
Il passaggio decisivo è di ordine processuale. Le censure del ricorso sono rivolte in via esclusiva contro il primo presupposto, mentre nessuna specifica doglianza è formulata in ordine allo sfratto e alla correlata indisponibilità dei locali. Anche a volerle esaminare, le censure risultano più correttamente dirette contro il diniego di assegnazione a trattativa privata, ormai consolidatosi perché impugnato con ricorso straordinario dichiarato inammissibile.
Il TAR aggiunge un rilievo di carattere sostanziale: l’assegnazione a trattativa privata richiede comunque la disponibilità dei locali, di modo che la procedura esecutiva di rilascio era di per sé ostativa alla prosecuzione dell’attività. In applicazione del principio tempus regit actum, le sopravvenienze documentate dalla ricorrente non incidono sulla legittimità dell’atto, valutata al momento della sua adozione.
Il ricorso è pertanto respinto. La peculiarità della questione, attinente al riconoscimento di diritti in capo al convivente di fatto, induce il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Nota della Redazione
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