Finanziamento PSR, decisiva la concreta unitarietà funzionale del macchinario (Cons. Stato n. 9079 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale, l’ammissibilità dell’investimento si valuta sulle caratteristiche concrete del macchinario e non sulla base di un’astratta autonomia funzionale delle singole componenti. Quando la documentazione tecnica attesta che motrice, torretta e processore formano un‘unica macchina operatrice semovente, progettata e costruita come sistema inscindibile, l’investimento rientra tra quelli finanziabili anche se la motrice potrebbe in ipotesi essere utilizzata separatamente. La presentazione di preventivi in lingua straniera non equivale alla loro mancanza e non giustifica, di per sé sola, l’esclusione dal contributo, in difetto di un’espressa clausola escludente del bando. Il punto 2.5 degli Indirizzi Procedurali Generali, che impone il confronto di tre preventivi, non richiede all’amministrazione una comparazione autonoma delle offerte commerciali, ma solo la verifica della coerenza della scelta operata dal richiedente.
Il Fatto
Una società attiva nel settore forestale presenta domanda di aiuto, ai sensi del bando regionale approvato con D.G.R. n. 835 del 19 giugno 2019, per l’acquisto di una macchina operatrice destinata ai lavori boschivi, nell’ambito dell’intervento 8.6.1 del PSR 2014-2020.
L’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura comunica i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, contestando il difetto di una unità tecnico-economica in capo alla richiedente, la non ammissibilità del mezzo in quanto non riconducibile all’allegato tecnico del bando e l’inidoneità dei preventivi redatti in lingua straniera. Segue l’approvazione della graduatoria senza inserimento della domanda e, poi, il provvedimento espresso di non ammissione.
Il TAR Veneto accoglie ricorso e motivi aggiunti. La Regione e l’Agenzia propongono appello, resistito dalla società.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva in via preliminare che il capo della sentenza relativo all’illegittimità della richiesta del possesso di una unità tecnico-economica non è stato impugnato: sul punto si è formato il giudicato. L’appello è comunque infondato, circostanza che consente di prescindere dall’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ricostruisce il contenuto dell’allegato tecnico 11.2 del bando, che annovera tra i macchinari finanziabili, oltre a quelli per abbattimento e allestimento del legname, anche quelli dedicati all’esbosco, tra cui gli impianti di gru a cavo a stazione motrice mobile. Il mezzo oggetto della domanda rientra in quest’ultima categoria, trattandosi di un’unica macchina operatrice semovente e non della semplice combinazione di due macchinari autonomi.
L’unicità dell’impianto trova conferma in un quadro documentale convergente: il manuale tecnico operativo, i chiarimenti della ditta produttrice sulla complementarità e inscindibilità delle parti, la carta di circolazione di un mezzo identico, che lo qualifica come macchina operatrice semovente, e quella del veicolo immatricolato, che lo descrive come teleferica mobile ad uso forestale.
A fronte di tali evidenze le appellanti si limitano a contestarne la rilevanza, senza spiegare perché la qualificazione contenuta nella carta di circolazione non sarebbe utile ai fini del contributo né perché la stazione motrice non possa essere costituita da un autocarro integrato nel sistema. La tesi dell’astratta autonomia funzionale tra motrice e gru pretermette le caratteristiche concrete del macchinario, che non è scindibile in componenti separate.
Il secondo motivo, relativo ai preventivi in lingua straniera, è dichiarato manifestamente infondato. La presentazione di preventivi non in italiano non equivale alla loro mancanza e non può giustificare da sola l’esclusione, in difetto di un’espressa clausola del bando. Il punto 2.5 degli Indirizzi Procedurali Generali non chiama l’amministrazione al confronto tra le offerte, ma solo alla verifica della coerenza della scelta rispetto ai criteri. La tabella comparativa in italiano conteneva le informazioni necessarie e, comunque, la richiedente aveva selezionato il preventivo economicamente più basso. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.