Termine risarcitorio e revocazione inammissibile: giudicato alla pubblicazione (Cons. Stato n. 6150 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, arrestandosi alla fase rescindente, non è impugnabile per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.p.a., non potendosi configurare alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Ne consegue che resta ferma la data di formazione del giudicato sulla sentenza impugnata in revocazione e da quella pubblicazione decorre il termine decadenziale di centoventi giorni per la proposizione dell’azione risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a. Il giudicato formale si forma, per l’art. 324 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, quando la decisione del Consiglio di Stato non è più soggetta a ricorso per cassazione né a revocazione ordinaria. Il distinguo opera solo per la sentenza di revocazione che abbia superato la fase rescindente e deciso il merito.
Il Fatto
La società appellante aveva affittato un ramo d’azienda destinato a laboratorio artigianale all’interno di un centro commerciale romano. La DIA presentata nel 2003 fu dichiarata inefficace per carenza dell’autorizzazione sanitaria; la successiva comunicazione di subingresso fu poi annullata da Roma Capitale in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 411 del 2014. Quella pronuncia aveva ritenuto irragionevole e contraddittorio il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di declaratoria di inesistenza del titolo, riservando la delibazione della domanda risarcitoria alle nuove determinazioni dovute in ottemperanza.
Il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza n. 411 del 2014 fu dichiarato inammissibile con la sentenza n. 36 del 2017, pubblicata il 10 gennaio 2017. La società notificò la domanda di risarcimento il 3 luglio 2017. Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso irricevibile per superamento del termine di centoventi giorni, facendolo decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza n. 411 del 2014.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide le conclusioni del primo giudice. Preliminarmente ribadisce che spetta al giudice davanti al quale è dedotta l’esistenza di un giudicato accertare pregiudizialmente se esso vi sia e quali ne siano contenuto ed effetti. Richiamando l’art. 324 c.p.c. e il precedente dell’Adunanza plenaria n. 24 del 2012, afferma che la decisione del Consiglio di Stato diviene definitiva quando non è più soggetta a ricorso per cassazione né a revocazione ordinaria.
Poiché la sentenza n. 36 del 2017 ha dichiarato il ricorso revocatorio palesemente inammissibile per insussistenza dei motivi ex art. 395, n. 4, c.p.c., la sentenza n. 411 del 2014 è passata in giudicato con quella pubblicazione. Nel giudizio concluso dalla pronuncia del 2014 non era stata proposta alcuna questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 9 c.p.a., né in primo grado né in appello: il ricorso per cassazione ex art. 403 c.p.c. non avrebbe potuto essere esperito.
Il Collegio esclude il dedotto contrasto giurisprudenziale e ritiene coerente con la ratio del mezzo revocatorio l’orientamento del C.G.A.R.S. n. 488 del 2023. Quel precedente distingue la sentenza di revocazione che supera la fase rescindente e decide il merito, impugnabile ex art. 107, comma 1, c.p.a. perché contiene una nuova delibazione, dalla sentenza che si arresta alla declaratoria di inammissibilità. In quest’ultima ipotesi non è configurabile alcun eccesso di potere giurisdizionale, perché i vizi revocatori non riguardano il merito ma errori o irregolarità del procedimento.
L’interpretazione restrittiva risponde all’esigenza di evitare che la revocazione diventi un gravame idoneo a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale, come già affermato da Cons. Stato n. 4981 del 2021 e Cons. Stato n. 5159 del 2021. L’appello è quindi respinto, con assorbimento del motivo sull’errore scusabile e integrale compensazione delle spese per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione
- Art. 403 c.p.c. – Impugnazione della sentenza di revocazione