Braccialetto elettronico violato: carcere automatico sotto esame (Corte cost. n. 171/2026)
Con la sentenza n. 171 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame. La norma contestata prevede che, in caso di manomissione o di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il funzionamento dei mezzi elettronici di controllo, come il braccialetto, il giudice disponga la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.
Il caso. La questione nasce da un procedimento davanti al Tribunale di Napoli, chiamato a decidere sull’appello di un indagato contro l’aggravamento della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, disposta in relazione ai reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L’aggravamento era stato deciso perché l’uomo non aveva caricato a dovere il braccialetto elettronico, non si era presentato a un appuntamento con i tecnici incaricati del controllo e aveva più volte violato la distanza di 500 metri dalle persone offese. La difesa sosteneva che si trattava di violazioni di modesta entità e che l’uomo, disoccupato e senza mezzi, aveva difficoltà a raggiungere gli uffici.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale riteneva che la norma imponesse in modo automatico il carcere, senza lasciare spazio a una misura meno pesante come gli arresti domiciliari, anche quando le esigenze di cautela potrebbero essere soddisfatte da una misura diversa. Secondo il giudice, questo automatismo violava i principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari (art. 3 Cost.), la tutela della libertà personale (art. 13 Cost.) e il principio di colpevolezza (art. 27 Cost.).
La risposta della Corte. La Corte non è entrata nel merito, cioè non ha detto se la norma è conforme o contraria alla Costituzione. Ha invece accolto le eccezioni di inammissibilità presentate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il giudice, secondo la Corte, non ha spiegato in modo convincente perché le condotte dell’indagato non potessero essere considerate di lieve entità: non ha chiarito se la mancata carica del dispositivo fosse un episodio unico o ripetuto, né perché tutte le violazioni avessero davvero ostacolato il funzionamento del braccialetto. Mancando questa spiegazione, la Corte non ha potuto verificare che la questione fosse davvero rilevante per quel processo.
Il criterio. La Corte ha sottolineato un punto importante: la norma contiene la clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità», introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47. Questa clausola consente al giudice di valutare concretamente le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e il danno o pericolo prodotto. Se le violazioni sono lievi o non smentiscono l’adeguatezza della misura già in corso, il giudice può applicare la regola ordinaria del comma 1 dello stesso articolo, senza ricorrere necessariamente al carcere. Il giudice rimettente avrebbe dovuto confrontarsi con questa possibilità, invece di dare per scontato che l’automatismo fosse inevitabile.
Cosa cambia in pratica. Per chi si trova nella stessa situazione dell’indagato di questo caso, la decisione non cambia nulla di immediato: la norma resta in vigore così com’è e il carcere può ancora essere disposto in caso di violazioni gravi o reiterate del braccialetto elettronico. La Corte non ha stabilito che la regola è illegittima. Ha però ribadito che la clausola sulla lieve entità esiste e va applicata con attenzione: il giudice deve valutare caso per caso se le violazioni sono davvero gravi, e solo se lo sono scatta la sostituzione con la custodia in carcere. Spetta quindi ai giudici motivare bene le loro decisioni, e alle difese far valere gli elementi concreti che possono far considerare lievi le trasgressioni.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/171
Nota della Redazione
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