Revocazione per errore di fatto: serve la prova della svista percettiva decisiva (Cons. Stato n. 3699 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione ex art. 106 c.p.a. e art. 395, n. 4, c.p.c. ha natura straordinaria e postula un errore di fatto che derivi da pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, su un punto non controverso e non espressamente motivato, e che sia stato decisivo. Restano fuori dal rimedio l’erroneità della valutazione dei fatti storici e della loro rilevanza, così come il giudizio sulla valenza probatoria di una verificazione: si tratta di valutazione, non di svista percettiva. Il vizio va accertato mediante interpretazione sistematica dell’apparato motivazionale, senza scomposizione atomistica dei singoli passaggi. È inoltre onere del ricorrente allegare il rapporto di causalità tra la presupposizione erronea e la pronuncia.

Il Fatto

Una società ha proposto ricorso per revocazione avverso una precedente sentenza della Sezione che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto il suo ricorso contro il provvedimento ministeriale di ritiro e richiamo di un seggiolone per bambini, adottato sulla base di un rapporto di prova dell’istituto di certificazione e della nota camerale presupposta.

Nel giudizio di primo grado il TAR aveva disposto una verificazione affidata alla Camera di Commercio e svolta presso un laboratorio diverso, dalla quale erano emersi profili di non conformità. La società ha dedotto che il Consiglio di Stato avrebbe dato per accertate circostanze in realtà escluse in sede amministrativa o superate dalla verificazione, e ha prospettato un ulteriore errore sull’adesione dell’istituto alla versione aggiornata della norma tecnica di riferimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti della fase rescindente. Richiamando l’orientamento costante, ribadisce che l’errore di fatto deve consistere in una svista percettiva sul contenuto materiale degli atti, tale da far ritenere esistente un fatto documentale escluso o inesistente un fatto documentale provato. Deve inoltre riguardare un punto non controverso e non oggetto di espressa motivazione, ed essere decisivo. Sul punto richiama Cassazione civile, Sez. VI, n. 2726 del 2020 e i propri precedenti Cons. Stato, Sez. VI, n. 7294 del 2022, n. 2168 del 2024 e Sez. V n. 5714 del 2025.

Quanto al primo errore dedotto, relativo al distacco dell’accessorio sparti-gambe e al foglio di imballo, la Corte rileva che il provvedimento impugnato aveva posto proprio tali non conformitò a fondamento del ritiro. La difesa aveva richiamato un estratto del rapporto dell’istituto trascurando la pagina successiva, ove la non conformità era indicata, e l’esito sul pericolo di soffocamento senza considerare la specifica del sacchetto di plastica. Nel rapporto della verificazione l’elemento sparti-gambe non era stato valutato per la sua assenza, e sui sacchetti emergevano ulteriori criticità. L’errore, dunque, difetta in radice.

Sul sistema di ritenuta e sui requisiti dimensionali delle protezioni laterali, la Corte applica il criterio dell’interpretazione sistematica, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5487 del 2013. La sentenza revocanda non aveva affatto ritenuto superate le non conformità, ma aveva qualificato la verificazione come non idonea a costituire valida controprova del rapporto dell’istituto. Si tratta di giudizio su un fatto, e non di percezione errata dello stesso, quindi sottratto alla revocazione ai sensi di Cass. civ., Sez. VI, n. 2726 del 2020. Sulle istruzioni d’uso la non conformità risulta confermata da entrambi i rapporti.

Infine, sulla dedotta svista relativa alla norma tecnica, il Collegio non la esamina nel merito perché la ricorrente ha omesso di indicare puntualmente il rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia, requisito essenziale dell’errore revocatorio. Il ricorso è pertanto inammissibile, il che preclude l’esame del merito in fase rescissoria. La società è condannata alle spese, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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