Silenzio-inadempimento sul permesso di costruire e obbligo di provvedere espresso (TAR Sicilia n. 1345 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti intrapresi su istanza di parte. Tale obbligo sussiste anche quando l’istanza sia rimasta priva di riscontro per anni e non sia stata preceduta da un atto conclusivo. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dagli artt. 20, commi 3 e 6, del d.P.R. n. 380/2001, il giudice amministrativo dichiara l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordina all’ente di pronunciarsi. Non opera il silenzio-assenso quando sulla domanda di permesso di costruire incidano vincoli paesaggistici o culturali. Il riconoscimento dell’obbligo di provvedere non implica l’accertamento del diritto al rilascio del titolo, ove manchi una prognosi positiva sull’esito del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per un piccolo complesso residenziale su terreno di sua proprietà. L’ente ha richiesto un’integrazione documentale, cui la parte ha ottemperato. Il procedimento non è stato poi concluso. Sono seguite due diffide, rimaste senza riscontro, e una seconda istanza di rilascio del titolo, anch’essa priva di esito.
La ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna del Comune al rilascio del permesso, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’Amministrazione, regolarmente notiziata, non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, che impone di concludere con un atto espresso i procedimenti avviati su istanza di parte o d’ufficio. La richiesta del privato fa sorgere un obbligo di provvedere che non si esaurisce nella sola richiesta di integrazione documentale.
Il giudice individua il termine applicabile nel combinato disposto degli artt. 20, commi 3 e 6, del d.P.R. n. 380/2001, come recepito dall’art. 1 della legge regionale n. 16/2016, pari a novanta giorni. Rispetto alla prima istanza, il termine è spirato il 27 gennaio 2020, novantesimo giorno dalla presentazione dell’integrazione. Anche considerando la seconda richiesta, il termine è scaduto il 26 ottobre 2022.
Il Collegio esclude l’operatività del silenzio-assenso previsto dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001: la norma fa salvi i casi in cui sussistano vincoli paesaggistici o culturali, e tale evenienza ricorre nel caso in esame. Non si è dunque formato alcun titolo per effetto del decorso del tempo.
Accolta la domanda di declaratoria, il Comune è condannato a pronunciarsi con formale e motivato provvedimento conclusivo entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio nega invece il diritto al rilascio del permesso, poiché la documentazione offerta non consente una prognosi sull’esito del procedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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