Mera risalita in graduatoria non radica interesse al ricorso (Cons. Stato n. 227 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto le selezioni pubbliche, l’interesse ad agire deve essere concreto e attuale e va verificato attraverso la c.d. prova di resistenza, che impone al ricorrente di dimostrare che, ove le operazioni si fossero svolte correttamente, si sarebbe collocato in posizione utile. La sola risalita in graduatoria, senza conseguimento di una posizione vincitrice, non integra un vantaggio giuridicamente apprezzabile. La mera chance di assunzione per effetto di un eventuale e futuro scorrimento della graduatoria non radica un interesse azionabile, non potendo il candidato agire quale defensor legitimitatis per il solo astratto interesse alla corretta formulazione della graduatoria.
Il Fatto
Con bando pubblicato in G.U. il 9 giugno 2023 veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di addetto ai servizi generali del ruolo organico del C.S.M., di cui cinque destinati al profilo “B” per mansioni di autista. Tra i requisiti era prevista l’adeguata conoscenza della lingua inglese o francese, con verifica orale della lingua indicata dal candidato nella domanda.
Un candidato, che aveva originariamente optato per l’inglese, sosteneva la prova in francese e veniva dapprima escluso dalla commissione per non aver svolto la prova nella lingua prescelta. Il comitato di presidenza del C.S.M., non condividendo l’esclusione, restituiva gli atti alla commissione, che reinseriva il candidato al quinto posto. L’originario ricorrente retrocedeva così dal nono al decimo posto e impugnava la graduatoria dinanzi al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso ravvisando la violazione della par condicio. Il C.S.M. proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare e assorbente il primo motivo di gravame, concernente l’omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse. Il TAR aveva ritenuto sufficiente, ai fini della condizione dell’azione, l’allegazione di un incremento delle possibilità di conseguire il bene della vita, ravvisando un vantaggio nell’arretramento della posizione in graduatoria.
Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione richiamando l’art. 100 cod. proc. civ.: l’interesse ad agire esige la necessità di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile non conseguibile senza l’intervento del giudice, non fondato su future ed eventuali situazioni pregiudizievoli. Sul punto richiama il principio di legittimità espresso da Cass. civ. n. 9197 del 2021, secondo cui l’utilità della decisione affonda le radici nello scenario fattuale concreto.
Il passaggio centrale è la prova di resistenza, richiamata attraverso Cons. Stato n. 5837 del 2019 e Cons. Giust. Amm. n. 201 del 2019: grava sul ricorrente l’onere di dimostrare che, qualora le operazioni si fossero svolte correttamente, si sarebbe collocato in posizione utile. Nel caso concreto la risalita dal decimo al nono posto non avrebbe consentito di rientrare tra i cinque vincitori, residuando tre posizioni utili davanti alla propria.
Difetta dunque il superamento della prova di resistenza, ossia la dimostrazione del sicuro conseguimento dell’utilitas o quanto meno di una concreta possibilità, e non della sola “maggiore probabilità” ritenuta dal primo giudice. L’interesse azionato è meramente astratto ed eventuale: non risultano allegate rinunce dei soggetti utilmente collocati, e lo scorrimento della graduatoria è circostanza futura inidonea a radicare l’interesse.
Il candidato non può farsi defensor legitimitatis dell’astratto interesse dell’ordinamento alla corretta formazione della graduatoria, se questa non gli arreca alcun risultato concreto. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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