La quarantena obbligatoria limita la circolazione e non la libertà personale (TAR Calabria n. 1772 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura della quarantena obbligatoria disposta dal sindaco limita la libertà di circolazione e non la libertà personale, giacché non è accompagnata da alcuna forma di coercizione fisica né determina degradazione giuridica del soggetto che vi è sottoposto. Essa non ha carattere sanzionatorio, ma risponde a una finalità di mera prevenzione e di tutela della salute pubblica della collettività. Nel periodo di massima espansione della pandemia, la misura restrittiva dei diritti individuali è giustificata dal valore primario della salute generale e non integra eccesso di potere. La situazione di estrema urgenza legittima la deroga all’art. 7 l. n. 241/1990 in tema di comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Sindaco di un comune calabrese ha disposto nei suoi confronti la quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza per quattordici giorni, adottata nel primo periodo di manifestazione della pandemia da Covid-19, insieme alla correlata ordinanza regionale. L’atto era stato emesso dopo che l’uomo, diretto al lavoro e privo di sintomi, era stato fermato dai Carabinieri nonostante l’autocertificazione prodotta.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 35 d.l. 2 marzo 2020 e dell’art. 3, lett. e), d.l. 24 marzo 2020, sostenendo la sproporzione della misura, non prevista in altre zone d’Italia, e l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa. La domanda cautelare e l’istanza di revoca erano respinte; si costituivano il Comune e la Regione Calabria, eccependo l’inammissibilità per genericità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione, riconoscendo sufficiente chiarezza dei motivi e idoneità degli stessi a far comprendere i profili di illegittimità lamentati.
Nel merito, il Tribunale richiama la Corte costituzionale n. 127 del 2022, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. e), e 4, comma 6, d.l. n. 19/2020, convertito in l. n. 35/2020, in riferimento all’art. 13 Cost. La Consulta ha chiarito che la quarantena obbligatoria costituisce istituto che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale, non essendo accompagnata da coercizione fisica e non determinando alcuna degradazione giuridica del soggetto.
Su questa base il TAR esclude l’illegittimità dell’ordinanza impugnata: il ricorrente non argomenta in modo convincente la sproporzionalità di una misura limitata a quattordici giorni nel momento di massima espansione del contagio. Gli atti regionali ed esecutivi del Sindaco sono stati adottati in giorni segnati dal pericolo concreto e imminente di trasferimento massivo di persone e di contagi, e hanno imposto misure ulteriormente restrittive nell’ottica della necessaria prevenzione.
Il Collegio sottolinea che la compressione di diritti fondamentali, dal libero movimento al lavoro alla privacy, è avvenuta in nome di un valore di rango costituzionale primario, la salute pubblica, potenzialmente messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali atti a diffondere il contagio. L’assunta mancata conoscenza dei provvedimenti non giustifica lo spostamento quotidiano, data la funzione di prevenzione e tutela della salute generale.
Quanto al profilo procedurale, la situazione di estrema urgenza giustificava la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, non essendo peraltro riscontrabile un carattere sanzionatorio della misura, inquadrata in uno sfondo di mera prevenzione. Non si ravvisa alcuna manifestazione di eccesso di potere. La legittimità dei provvedimenti comporta la reiezione della domanda risarcitoria; le spese sono compensate per la novità e imprevedibilità della fattispecie al momento della proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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