Pagamento ridotto ex legge n. 95/2025 e improcedibilità del ricorso contro il ripiano del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 13803 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento, in misura ridotta, dell’importo dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 estingue l’obbligazione gravante per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi ai predetti anni. Il pagamento consente il conseguimento di un bene della vita (estinzione dell’obbligazione con versamento di somme ridotte) diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato (eliminazione dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento); tale circostanza determina il venir meno dell’interesse a ricorrere e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la Determinazione della Regione Umbria n. 13106 del 14.12.2022, con cui le erano stati attribuiti gli oneri di riparto per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, e gli atti presupposti, tra cui il D.M. 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto e il D.M. 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano. La società chiedeva l’annullamento dei provvedimenti, contestandone la legittimità d’ufficio.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, la ricorrente depositava una nota con cui chiedeva la cessazione della materia del contendere, avendo effettuato il pagamento in favore dell’Amministrazione nella misura prevista dalla legge. L’amministrazione regionale, tuttavia, non aveva depositato la documentazione prevista dalla disposizione, condizione necessaria per la declaratoria di cessazione nei termini espressamente previsti dalla norma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio rileva che la disciplina introdotta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 configura un meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici: l’integrale versamento dell’importo, in misura ridotta, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi ai predetti anni.
Il Tribunale osserva come il meccanismo di cui all’art. 7 consenta il conseguimento di un bene della vita — l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento delle somme dovute in misura ridotta — sostanzialmente diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento. Tale diversità impedisce di configurare una piena soddisfazione della pretesa azionata in giudizio, che richiederebbe l’annullamento degli atti impositivi.
Pur non potendo dichiarare la cessazione della materia del contendere nei termini previsti dall’art. 7 citato, in assenza del deposito della documentazione che l’amministrazione regionale aveva l’onere di versare in atti, il Collegio ritiene che il pagamento effettuato dalla società sia in ogni caso idoneo a determinare il venir meno del potere del TAR di pronunciarsi nel merito del ricorso.
La sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’avvenuto pagamento e alla preclusione legale di ogni ulteriore azione giurisdizionale, impone pertanto la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Le spese di lite vengono integralmente compensate, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.
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Nota della Redazione
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