Parità scolastica al liceo sportivo anche senza liceo scientifico tradizionale (TAR Calabria n. 418 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento strutturale della sezione ad indirizzo sportivo nel percorso del liceo scientifico, previsto dall’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 52 del 2013, non postula la compresenza fisica del liceo sportivo all’interno di un liceo scientifico tradizionale. Esso va inteso in senso curricolare: il liceo ad indirizzo sportivo è un liceo scientifico a tutti gli effetti, che propone insegnamenti specifici nell’ambito di quel percorso. Ne consegue che la parità scolastica può essere riconosciuta anche a un istituto che operi esclusivamente come liceo sportivo, in assenza di una sezione di liceo scientifico tradizionale. Il diniego fondato sull’interpretazione materiale della norma è pertanto illegittimo. Non sussiste invece violazione dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990 quando la nota dell’amministrazione, pur con terminologia imprecisa, presenti il contenuto proprio di un preavviso di rigetto.
Il Fatto
La ricorrente, gestore di un istituto scolastico, presentava domanda per il riconoscimento della parità scolastica per un liceo scientifico con sezione ad indirizzo sportivo. L’ufficio scolastico regionale riscontrava l’istanza con una nota, rilevando l’impossibilità di accoglierla perché la richiesta riguardava l’attivazione di un liceo ad indirizzo sportivo in assenza dell’attivazione dell’indirizzo principale, costituito dal liceo scientifico. Secondo l’amministrazione, l’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 52 del 2013 imporrebbe l’inserimento del liceo sportivo nel percorso di un liceo scientifico sin dal primo anno.
La ricorrente rappresentava l’esistenza di numerosi istituti, in ambito nazionale e regionale, nei quali risultava attiva una sezione ad indirizzo sportivo senza il liceo scientifico tradizionale. L’ufficio scolastico regionale, qualificata la precedente nota come comunicazione di avvio del procedimento, opponeva espresso diniego. La società proponeva ricorso, lamentando violazione del d.P.R. n. 52 del 2013, del principio di imparzialità, dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990 e vizi di eccesso di potere. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, sospendeva il provvedimento e disponeva il riesame; l’amministrazione emanava poi il riconoscimento della parità, riservandosi però espressamente la facoltà di revoca all’esito del giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio disattende la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dalla difesa erariale. Il decreto di riconoscimento, pur favorevole, all’art. 5 riserva espressamente all’autorità emanante la facoltà di revocare, annullare o rettificare il provvedimento all’esito del giudizio. Per effetto di tale inequivoca precisazione permane l’interesse della ricorrente a una pronuncia di merito, poiché il bene della vita non è assicurato in via definitiva.
Nel merito, il Tribunale condivide e conferma l’orientamento espresso in sede cautelare. L’inserimento strutturale del liceo ad indirizzo sportivo, tratteggiato dall’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 52 del 2013, va inteso non come compresenza fisica del primo nel secondo, ma nel senso che il liceo sportivo configura un liceo scientifico.
A sostegno militano più indici normativi. Lo stesso comma 2 precisa che l’inserimento avviene «nel percorso del liceo scientifico», nel cui ambito la sezione «propone insegnamenti ed attività specifiche»: il riferimento è dunque all’indirizzo scolastico e formativo. L’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 52 del 2013 richiede che l’approfondimento delle scienze motorie avvenga «all’interno di un quadro culturale» volto a favorire conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, che connotano il liceo scientifico secondo l’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 89 del 2010. Infine, l’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 52 del 2013 impone alla sezione sportiva forme di flessibilità didattica e organizzativa per adeguarsi al percorso liceale in cui è inserita.
Il ricorso è quindi fondato quanto al motivo principale: l’inserimento strutturale è realizzabile anche in assenza di compresenza del liceo scientifico nello stesso istituto, trattandosi di inserimento nel percorso di studi. Non è invece fondata la censura sull’art. 10-bis legge n. 241 del 1990: la nota dell’ufficio scolastico, pur con terminologia imprecisa, presenta il contenuto proprio di un preavviso di rigetto. Il ricorso è accolto, con annullamento del diniego impugnato e condanna delle amministrazioni resistenti alle spese, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori.
Nota della Redazione
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