Scatti stipendiali per buonuscita anche in collocamento a riposo su domanda (TAR Sicilia n. 2106 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo introdotto dall’art. 11, comma 1, della legge n. 231/1990, non è più in vigore per effetto dell’abrogazione disposta dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, che ha travolto anche la norma novellata, senza che si produca alcun effetto di riviviscenza del testo originario. Resiste, per le forze di polizia, l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che ne presuppone e conferma l’applicabilità ai fini del trattamento di fine rapporto. Il diritto ai sei scatti stipendiali spetta anche al personale collocato in quiescenza a domanda, una volta maturati i cinquantacinque anni di età e i trentacinque anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale: è un onere che incide solo sulla decorrenza del collocamento a riposo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, è stato collocato in congedo a domanda dopo aver maturato cinquantacinque anni di età e oltre trentacinque anni di servizio utile. Ha quindi chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre accessori.
L’Istituto si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, e ha concluso per il rigetto nel merito. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 2 luglio 2025 e decisa con sentenza di accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, richiamando il principio pacifico secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. St. n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010).
Quanto alla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dal prospetto di liquidazione o, in mancanza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Trattandosi di eccezione in senso proprio, grava sull’INPS l’onere di allegare e provare la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. St. n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). Nella specie l’Istituto si è limitato a una formula generica, che non integra gli estremi dell’eccezione.
Nel merito, la decisione ruota attorno alla successione delle fonti. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitava i sei scatti ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso, escludendo il collocamento a domanda. Il codice dell’ordinamento militare ha abrogato la norma novellante: il Collegio esclude la riviviscenza del testo originario e ritiene che l’abrogazione abbia travolto l’intera disciplina restrittiva.
Da qui la piena operatività dell’art. 6-bis, che all’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. trova conferma della perdurante vigenza per le forze di polizia. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e ricomprende, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, il personale con qualifiche equiparate a quelle elencate dalla disposizione. Il d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile.
Infine, il termine del 30 giugno non è termine di decadenza: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e la sua inosservanza non preclude il beneficio. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e con liquidazione delle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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