Danno all’immagine della PA: no al duplum per i reati prescritti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 60 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio presuntivo di quantificazione del danno all’immagine della pubblica amministrazione posto dall’art. 1-sexies della l. n. 20/1994, introdotto dall’art. 62 della l. n. 190/2012, ha natura sostanziale e non processuale: esso si applica pertanto ai soli fatti perfezionatisi, nel momento commissivo, dopo la sua entrata in vigore, restando irrilevante che il clamor fori si sia verificato in epoca successiva. Il clamor fori non è elemento costitutivo o integrativo del danno all’immagine, ma incide solo sulla sua quantificazione. I reati dichiarati prescritti dal giudicato penale non possono essere considerati ai fini del quantum risarcitorio, mancando la condizione di procedibilità dell’azione erariale prevista dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009. Il vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. non estende il tempo della prescrizione né integra quella condizione, operando solo sul piano sanzionatorio. Il danno va liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., valorizzando gravità, modalità e reiterazione dei fatti, qualità dell’autore e risonanza mediatica.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, in parziale accoglimento dell’atto di citazione, aveva condannato l’appellato, già Preside di Facoltà e Rettore di un Ateneo, al pagamento di € 16.588,00 a titolo di danno all’immagine. L’azione erariale muoveva dall’accertamento penale per induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen.: l’appellato aveva indotto un professore in servizio presso lo stesso Ateneo a corrispondergli somme e utilità per circa € 200.000,00 negli anni dal 2001 al 2009.

Il giudicato penale di condanna copriva solo le dazioni successive al 30.09.2008, essendo i fatti anteriori dichiarati prescritti; la confisca era stata limitata a € 8.294,00. Il Procuratore regionale aveva quantificato il danno in € 400.000,00, applicando il doppio tangentizio e ulteriori criteri equitativi. La sentenza di primo grado, di contro, aveva liquidato il danno nel doppio dell’importo confiscato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello osserva anzitutto che la cognizione è limitata al solo quantum, non essendo stato proposto appello incidentale dall’appellato, che ha chiesto la conferma della sentenza. Quanto all’eccezione di inapplicabilità ratione temporis del criterio presuntivo, essa è fondata.

L’art. 1-sexies della l. n. 20/1994, introdotto dall’art. 62 della l. n. 190/2012, ha natura sostanziale e non processuale, sicché trova applicazione solo per le fattispecie perfezionatesi dopo la sua entrata in vigore. Irrilevante è che il clamor fori si sia verificato dopo la novella, poiché il clamore «non integra la lesione ma ne indica la dimensione». Il primo giudice ha erroneamente considerato il tempus commissi damni in luogo del momento commissivo del reato.

Quanto ai reati dichiarati prescritti, i motivi dell’appellante sono infondati. La Corte richiama la Corte cost. n. 123/2023, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 51, comma 7, del codice di giustizia contabile: il proscioglimento per prescrizione non presuppone l’accertamento della non colpevolezza e non può equipararsi alla condanna richiesta dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 quale condizione di procedibilità dell’azione erariale di danno all’immagine.

Né rileva il vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen.: la continuazione è una fictio iuris che non fa perdere ai singoli reati la propria autonomia e incide solo sul piano sanzionatorio, lasciando immutato il tempo della prescrizione. L’unicità del disegno criminoso non integra la condizione di procedibilità.

Resta il terzo motivo. Il criterio del duplum è inapplicabile, ma il danno va riliquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., valorizzando la gravità del delitto, le modalità e la reiterazione degli episodi, lo status del soggetto attivo e il considerevole clamor fori, interno ed esterno. Il Collegio liquida così il danno in € 50.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione, accogliendo parzialmente l’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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