Liquidazione quota ereditaria del conto corrente e competenza ABF su deposito titoli (ABF Collegio di Palermo n. 4276 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il singolo coerede può agire verso l’intermediario per ottenere la liquidazione della propria quota del saldo del conto corrente del de cuius, senza che sia necessario il litisconsorzio con gli altri eredi; il pagamento a uno dei coeredi ha efficacia liberatoria verso gli altri, salvo formale opposizione di altro coerede. La controversia relativa alla liquidazione del deposito titoli agli eredi, quando manca il consenso tra i coeredi e occorre indagare sulle norme in materia di investimenti finanziari, esula dalla competenza dell’ABF e va proposta all’Arbitro per le Controversie Finanziarie. Il ritardo dell’intermediario nella liquidazione, intervenuta solo in corso di procedimento, giustifica il rimborso delle spese di gestione maturate nel periodo, per violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Il Fatto
La ricorrente, erede legittima di una cliente dell’intermediario deceduta il 9 marzo 2024, chiedeva in data 2 ottobre 2025 la liquidazione della propria quota ereditaria pari a circa € 15.504,60. L’intermediario non dava seguito alla richiesta. Il precedente 20 giugno 2025 lo stesso intermediario aveva liquidato pro quota un altro coerede.
Il 16 ottobre 2025 la ricorrente proponeva reclamo a mezzo pec; l’intermediario rispondeva il 23 dicembre 2025 con nota interlocutoria di presa in carico. Insoddisfatta, la ricorrente adiva l’ABF chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del comportamento, la liquidazione della quota, il rimborso del contributo di € 20,00 e il risarcimento del danno da ritardo. L’intermediario si costituiva il 17 febbraio 2026, eccependo la cessazione della materia del contendere per avere liquidato € 15.686,15 sul conto ***776 e riservandosi sul deposito valori n. ***180, per il quale affermava di necessitare delle disposizioni condivise di tutti gli eredi.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di tardività delle controdeduzioni. Rileva che i termini procedimentali sono sospesi dal 23 dicembre al 6 gennaio, sicché l’intermediario aveva termine fino al 6 febbraio 2026 per trasmettere gli scritti all’associazione e fino al 21 febbraio 2026 per l’invio alla Segreteria. Il termine finale di 45 giorni risulta rispettato, essendo le controdeduzioni pervenute il 17 febbraio 2026; l’accertamento del termine intermedio avrebbe richiesto un’inutile integrazione documentale e una sospensione, ma la controversia è decidibile nel merito. Infondata è anche l’eccezione sull’illeggibilità del firmatario, provenendo gli scritti dall’ufficio preposto alla gestione dei reclami.
Quanto alla tardività del riscontro al reclamo, il Collegio osserva che la lettera prodotta è solo una nota interlocutoria, ma la questione non assume autonoma rilevanza: il mancato riscontro e il riscontro insoddisfacente producono entrambi l’avveramento della condizione di procedibilità del ricorso.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui ogni coerede può agire per l’intero credito, senza litisconsorzio necessario (Collegio Coordinamento n. 27252/2018; Cass. Sez. Un. n. 24657 del 28/11/2007), regola che viene meno solo in presenza di formale opposizione di altro coerede. Nel caso concreto tale opposizione non risultava, né era stata eccepita. Poiché l’intermediario ha riconosciuto il debito e pagato solo dopo il deposito del ricorso, il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere sul conto corrente e riconosce il rimborso del contributo di avvio di € 20,00.
Sul deposito titoli, il Collegio dichiara la propria incompetenza. Richiamati l’art. 128-bis d.lgs. 385/1993, la deliberazione CICR n. 275/2008 e l’art. 23, comma 4, d.lgs. 58/1998, rileva che la controversia sulla liquidazione dei titoli in assenza di consenso tra i coeredi postula un’indagine sulle norme in materia di investimenti finanziari. La domanda va quindi riproposta davanti all’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Il Collegio riconosce inoltre il rimborso delle spese di gestione maturate tra il 2 ottobre 2025 e il 16 gennaio 2026, non fisiologicamente imputabili alla ricorrente e sopportate per il ritardo nell’adempimento, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede. Rigetta invece le ulteriori domande risarcitorie, non provate nemmeno in via presuntiva, richiamando Collegio Coordinamento n. 1642/2019. L’intermediario è tenuto al pagamento complessivo di € 65,54, oltre al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia.
Nota della Redazione
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