La nullità della clausola CMS non è sanabile con lo ius variandi, ma il ricorso è inammissibile per doppia conforme (Cass. civ. Sez. 1 n. 21970 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto (cd. doppia conforme), qualora il ricorso sia stato proposto dopo l’11 settembre 2012. In tale ipotesi, la parte ricorrente ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse sono tra loro diverse; onere che non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado. Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un ulteriore grado di merito per ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
La cessionaria di crediti vantati da due società nei confronti di un istituto di credito, in relazione a rapporti di conto corrente, conveniva in giudizio la banca per ottenere l’accertamento dell’illegittimità di alcune poste passive, la rideterminazione del saldo e la condanna alla restituzione dell’indebito. L’attrice deduceva, tra l’altro, la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto (CMS) per indeterminatezza e l’illegittimità degli addebiti successivi al 31 dicembre 2002.
Il Tribunale dichiarava la nullità delle clausole sulla CMS e condannava la banca alla rifusione delle somme addebitate fino al 31 dicembre 2002, ritenendo legittimi gli addebiti successivi in forza dello ius variandi esercitato tramite l’invio degli estratti conto. La Corte d’Appello respingeva sia l’appello principale, sia quello incidentale. Avverso tale sentenza la cessionaria proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha scrutinato l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censurava la sentenza di appello per aver ritenuto che lo ius variandi potesse sanare la nullità delle clausole sulla CMS, consentendo l’addebito successivo. Secondo la ricorrente, la nullità, ormai definitiva, avrebbe dovuto comportare l’espunzione di tutti gli addebiti per l’intero periodo del rapporto, non essendo lo ius variandi idoneo a sanare clausole nulle.
La Corte ha rilevato, in primo luogo, l’inammissibilità del motivo sotto il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., trattandosi di sentenza doppia conforme e di ricorso proposto dopo l’11 settembre 2012. In tal caso, il ricorso è ammesso solo per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, non essendo più consentito il sindacato sul vizio di motivazione.
La Corte ha poi richiamato la giurisprudenza costante secondo cui, per superare l’inammissibilità derivante dalla doppia conforme, la parte ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità. Nella specie, la ricorrente non solo non ha assolto a tale onere, ma ha anzi evidenziato la sostanziale identità delle motivazioni dei due gradi di merito. La censura è stata, infine, ritenuta inammissibile anche perché volta ad ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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