L’autorizzazione unica per gli accumuli energetici non può restare sine die (Cons. Stato n. 1763 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di autorizzazione unica per un impianto di accumulo elettrochimico stand alone, una volta avviato, deve essere portato a conclusione in un termine definito ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. L’Amministrazione non può giustificare l’inerzia con la mancata acquisizione del parere di compatibilità del gestore di rete: essa ha il dovere di attivarsi e di curare lo svolgimento della pratica, acquisendo tutti gli avvisi necessari, anche attraverso i moduli procedimentali e decisionali previsti, compresa la conferenza di servizi. Ogni lettura delle norme applicabili che renda indeterminata la durata del procedimento è incompatibile con i canoni di certezza del diritto e di buon andamento, nonché con il favor legislativo per le fonti rinnovabili e con gli obiettivi dell’Unione europea in materia energetica.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’autorizzazione unica per un impianto di accumulo elettrochimico stand alone collegato alla rete di trasmissione nazionale, di potenza nominale rilevante, da realizzarsi in Sardegna. L’Amministrazione è rimasta silente sull’istanza, nonostante l’acquisizione di tutti gli avvisi positivi.
La società ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento. Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 404 del 6 maggio 2025, ha respinto il ricorso, ritenendo che il procedimento non potesse concludersi per la mancanza del parere tecnico di rispondenza al codice di rete che il gestore era chiamato a rendere. La società ha proposto appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità riproposta dall’Amministrazione. La ricorrente è titolare di un interesse specifico, concreto e attuale a non vedere la propria richiesta relegata in uno stato di sospensione sine die e a ottenere un pronunciamento espresso dell’Autorità preposta a valutarla.
Nel merito, il ricorso è fondato. Non vi è alcun ragionevole motivo per sottrarre la fattispecie al principio generale per cui il procedimento amministrativo, allorché avviato, deve essere concluso in un tempo definito ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. In ragione degli ingenti investimenti, delle spese sostenute e dei pareri tutti positivi già conseguiti, tanto più in una materia caratterizzata dal favor legislativo per le rinnovabili, l’appellante è titolare di una posizione qualificata e differenziata a ottenere una risposta espressa nei termini legislativamente fissati.
Ne deriva in capo all’Ufficio procedente il dovere di attivarsi e curare l’efficiente svolgimento della pratica, acquisendo, anche attraverso i moduli procedimentali e decisionali previsti, tutti gli avvisi necessari, compreso il benestare del gestore della rete, ove mancante. Il Collegio esclude che il parere potesse considerarsi reso per il solo fatto della rituale convocazione del gestore alla conferenza di servizi.
Ogni lettura delle norme applicabili che rendesse indeterminata la durata del procedimento è respinta: finirebbe per frustrare la ratio del procedimento di autorizzazione unica e per porsi in contrasto con i canoni di certezza del diritto e di buon andamento, nonché con gli obiettivi di politica energetica dell’Unione (art. 191 TFUE). L’interpretazione è confermata dalle indicazioni della Guida operativa ministeriale, che assegna all’Amministrazione un ruolo centrale nell’acquisizione e verifica dei pareri.
L’appello è pertanto accolto, con declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, previa acquisizione dal gestore della rete del parere di compatibilità. Le spese del doppio grado sono compensate per la particolarità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
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