Quote latte: l’intimazione esattoriale si impugna solo per vizi propri (Cons. Stato n. 8653 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento emessa per la riscossione del prelievo supplementare sulle consegne di latte costituisce un invito prodromico all’esecuzione forzata ed è impugnabile esclusivamente per vizi propri, restando estranee al giudizio le questioni attinenti alla determinazione sostanziale del debito e all’atto impositivo da cui esso deriva. Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra un’ipotesi di annullabilità per violazione di legge e non di nullità, poiché l’art. 21-septies della legge n. 241/1990 configura in numero chiuso le cause di nullità e non vi include l’antinomia con il diritto eurounitario. Ne deriva, sul piano processuale, l’onere di impugnazione nel termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento, e, sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di darvi corso salvo autotutela. Il principio di certezza del diritto non impone di rimettere in discussione rapporti esauriti per effetto di una sentenza della Corte di giustizia che accerti l’incompatibilità di un atto con la normativa europea.

Il Fatto

La società agricola appellante ha impugnato davanti al TAR Piemonte un’intimazione di pagamento dell’importo di poco superiore a duecentomila euro, per il prelievo latte relativo alle campagne 2007/08 e 2008/09, emessa a seguito di una cartella notificata nel dicembre 2018. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per l’annata 2008/2009 e respinto per il 2007/2008.

La società ha proposto appello avverso la parte di rigetto, deducendo l’inesigibilità del debito per l’annata 2007/2008 e l’elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Piemonte che aveva annullato la decadenza dalla rateizzazione, oltre al contrasto tra normativa interna e comunitaria e all’erroneità dei dati posti alla base delle quote.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il primo motivo, perché la censura di inesigibilità e di elusione del giudicato non era stata proposta in primo grado. La doglianza, già proponibile nel 2023, estenderebbe indebitamente il thema decidendum, cristallizzato dalle domande originarie. Il Collegio osserva comunque che, essendo stati annullati gli atti di decadenza, l’amministrazione potrebbe non dare esecuzione all’intimazione, che diventerebbe inefficace per l’annata 2007/2008.

Nel merito, la Corte ribadisce che oggetto dell’impugnazione è un invito prodromico all’esecuzione forzata, sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento. I profili dedotti riguardano la determinazione sostanziale del debito, non irregolarità della fase esecutiva di competenza dell’esattore, come confermato da Cons. Stato n. 6816 del 2025 e Cons. Stato n. 7609 del 2023.

Quanto al contrasto con il diritto europeo, la giurisprudenza prevalente esclude la nullità e configura la sola annullabilità per violazione di legge, non rientrando l’antinomia eurounitaria tra le ipotesi tassative dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. La nullità è ammessa solo quando il provvedimento sia adottato su una norma attributiva del potere incompatibile e disapplicabile, ipotesi non ricorrente. Le sentenze della Corte di giustizia del 2019 hanno riguardato i criteri di riassegnazione delle quote, non il prelievo a monte.

La Corte richiama poi la giurisprudenza europea sulla certezza del diritto (sentenza Kuhne & Heitz del 2004), che non obbliga l’amministrazione a riesaminare decisioni divenute definitive. Infine, quanto alle indagini penali, le Sezioni III n. 3202 del 2019 e n. 7481 del 2019 escludono che le irregolarità generali del sistema possano invertire l’onere della prova a carico del produttore. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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