Rapporti di amicizia con soggetto controindicato e lesione del prestigio dell’Arma (TAR Lombardia n. 479 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare dell’Arma dei carabinieri deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che ledano il prestigio dell’istituzione e deve osservare i doveri del proprio stato nel contrarre relazioni o amicizie. L’intrattenere rapporti amicali con un soggetto controindicato, gravato da precedenti penali e coinvolto in un procedimento di rilevante clamore, integra di per sé la violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni, a nulla rilevando che l’aggravante mafiosa sia stata esclusa in sede penale. La circostanza che quel rapporto abbia indotto il militare a mostrarsi disponibile a un intervento in favore del privato conferma il carattere illecito della condotta. La sanzione disciplinare resta giustificata anche quando parte della motivazione si riveli errata, se le residue ragioni la sorreggono.
Il Fatto
Un’appuntato dei carabinieri in servizio presso una Compagnia distaccata viene attinto da un provvedimento disciplinare che gli irroga la sanzione del rimprovero. La contestazione muove da una comunicazione con cui il pubblico ministero, autorizzando l’accesso agli atti di un’indagine per associazione a delinquere, segnalava l’assidua frequentazione del militare con un imprenditore locale e l’adesione al suo stile di vita.
Il ricorrente impugna la sanzione e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Deduce l’erronea interpretazione del fatto, il difetto di specificità della contestazione, il travisamento, la disparità di trattamento e il difetto di motivazione della decisione gerarchica. Sopravvenuta l’assoluzione dell’imprenditore dall’aggravante mafiosa, il ricorrente assume caducato il presupposto della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 713, comma 2, 717 e 732, commi 1 e 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010. Il militare deve astenersi da comportamenti che condizionino l’esercizio delle funzioni o ledano il prestigio dell’istituzione; il personale dell’Arma deve osservare i doveri del proprio stato anche nel contrarre relazioni o amicizie. Il rimprovero rientra tra le sanzioni disciplinari di corpo previste dall’art. 1358 d.lgs. n. 66/2010.
Sul primo motivo il Tribunale ritiene la censura infondata. L’incontro tra il militare e l’imprenditore, contestato dal ricorrente, è confermato da intercettazioni, dai dati GPS e dal servizio di osservazione. Dalla telefonata in cui il privato chiede un intervento per una multa emerge un rapporto di confidenza e amicizia. Il Collegio osserva che il processo penale ha escluso il legame con la ‘ndrangheta, ma l’imprenditore era comunque soggetto con precedenti in materia di stupefacenti e poi condannato a cinque anni.
La motivazione del provvedimento, sebbene errata nella parte relativa alla contiguità mafiosa, resta giustificata quanto alla frequentazione e ai rapporti amicali con soggetto controindicato. La disponibilità mostrata dal militare alla richiesta del privato conferma la contrarietà ai doveri del proprio stato. Il vizio di non corretta interpretazione del fatto è quindi escluso.
Le ulteriori censure sono parimenti respinte. La contestazione è specifica, perché il ricorrente conosceva i fatti e si è difeso con memoria. Il provvedimento non si fonda sul commento del pubblico ministero, ma su fatti concreti. La doglianza sulla disparità di trattamento è inammissibile, perché generica e nuova rispetto ai motivi del ricorso gerarchico, secondo l’orientamento consolidato richiamato (Cons. Stato n. 8419 del 2023). Il difetto di motivazione della decisione gerarchica non sussiste. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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