Rapporti informativi autonomi e motivazione congrua nel giudizio valutativo della polizia penitenziaria (Cons. Stato n. 3717 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi nei rapporti informativi del personale appartenente alle forze di polizia e alle forze armate sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e ciascuna scheda valutativa si riferisce esclusivamente al rendimento relativo al periodo considerato, restando le valutazioni periodiche autonome e indipendenti le une dalle altre. Non è pertanto configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio riferito a un anno e quelli resi negli anni precedenti o successivi, né sussiste un obbligo di motivazione specifica per la variazione in senso peggiorativo. La congruità della motivazione può essere valutata avuto riguardo al complesso del documento, che deve dare sufficientemente conto delle ragioni della valutazione; la riduzione di un solo punto, ove il giudizio complessivo permanga nella medesima fascia di merito, risulta sorretta da motivazione adeguata.
Il Fatto
Un Assistente Capo Coordinatore della Polizia Penitenziaria impugnava, davanti al TAR Campania, il rapporto informativo relativo all’anno 2020, che gli aveva attribuito il punteggio di 29/30 in luogo del massimo conseguito negli anni precedenti. La riduzione di un punto riguardava la voce qualità morali e di carattere, nella quale era stato assegnato il coefficiente 2 anziché 3, mentre tutte le altre voci mantenevano il coefficiente massimo. La nota esplicativa richiamava una flessione negli elementi di giudizio e l’esigenza di sollecitare un più proficuo rendimento del servizio.
Il ricorrente lamentava la genericità della motivazione, l’assenza di note di demerito o sanzioni disciplinari e la contraddittorietà intrinseca del documento, che riduceva le qualità morali ma conferiva il massimo al rendimento complessivo. Il TAR rigettava il ricorso; proposto appello, il Ministero della Giustizia resisteva chiedendone il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi d’appello, incentrati rispettivamente sull’art. 44, comma 2, d.lgs. n. 443/1992 e sul dedotto eccesso di potere, e li ritiene infondati. Il Collegio muove dal consolidato orientamento elaborato in materia di valutazioni periodiche del personale delle forze di polizia e delle forze armate.
Secondo tale indirizzo, richiamato anche attraverso il riferimento a Cons. Stato, Sez. II, n. 965 del 2023 e a Cons. Stato, Sez. II, n. 5692 del 2023, ciascun rapporto informativo si concentra sul rendimento relativo a un dato arco temporale e le valutazioni sottese sono autonome e indipendenti. Le doti del dipendente possono subire un appannamento nel tempo, poiché carattere, attitudini e risultati non sono necessariamente uniformi. Le schede assolvono la funzione di dare conto dell’andamento del rendimento sotto il profilo diacronico: ne deriva l’irrilevanza del fatto che in anni precedenti o successivi siano stati conseguiti giudizi migliori.
I giudizi dei superiori gerarchici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica. I giudizi analitici e quello complessivo possono variare di anno in anno senza che ciò integri eccesso di potere per contraddittorietà e senza che sussista un obbligo di motivazione specifica. Su questa base il Collegio condivide le conclusioni del primo giudice.
Il rapporto impugnato, pur privo di motivazione argomentativa nel riquadro dedicato al giudizio finale, dà conto delle ragioni della riduzione mediante il riferimento alla flessione riscontrata, in particolare nelle qualità morali e di carattere. Il giudizio complessivo non ha subito decremento, rimanendo nella fascia massima dell’“ottimo”, e la riduzione di un solo punto resta collocata nella medesima fascia di merito. La congruità della motivazione va dunque valutata nel complesso del documento, che appare sufficientemente esaustivo e non censurabile in sede giurisdizionale.
L’appello è pertanto rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.