Rapporto informativo e discrezionalità della Commissione nel giudizio di carriera degli ispettori (TAR Emilia-Romagna n. 644 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rapporto informativo del personale della Polizia di Stato, il giudizio complessivo attribuito dalla Commissione competente ai sensi dell’art. 53 d.P.R. n. 3 del 1957, per il personale che abbia prestato servizio per un periodo inferiore all’anno, costituisce espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento. Il fatto che l’interessato abbia riportato una specifica posizione in graduatoria di fine corso o un giudizio di ottimo nel rapporto informativo dell’anno precedente non vincola l’Amministrazione, che in una autonoma e successiva valutazione può pervenire a un giudizio inferiore. La denunciata omologazione delle posizioni dei pari corso non è ravvisabile quando i singoli punteggi risultino autonomamente rivisti, in aumento o in diminuzione, rispetto ai giudizi della Questura. L’onere di dimostrare l’asserita predeterminazione del giudizio finale grava sul ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, già Sovrintendente della Polizia di Stato, risultava vincitore del concorso per 320 posti da Vice Ispettore e frequentava il 10° corso di formazione presso l’Istituto di Nettuno, concluso nel dicembre 2019, classificandosi in una posizione della graduatoria finale. Assegnato alla Questura di Modena, prendeva servizio dal 13 dicembre 2019.
La Questura redigeva il rapporto informativo per l’anno 2019, attribuendo il giudizio di “Ottimo con punti 56”. Con verbale del 5 luglio 2021 la Commissione per il Personale del ruolo Ispettori, ritenendo applicabile l’art. 53 d.P.R. n. 3 del 1957 perché i dipendenti avevano prestato servizio per meno di tre mesi, attribuiva a tutti i frequentatori del corso il giudizio complessivo di “Distinto con punti 54”. La Questura annullava in autotutela il rapporto originario. Il ricorrente impugnava il verbale, la scheda individuale e il decreto di annullamento, dolendosi dell’omologazione dei giudizi e del punteggio ridotto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale: l’istanza di passaggio in decisione depositata dal ricorrente contiene in realtà una memoria difensiva tardiva ed è pertanto inammissibile. Nel merito, il TAR ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 62, comma 3, d.P.R. n. 335 del 1982, che demanda a decreto ministeriale le modalità di redazione del rapporto informativo e prevede, per ciascun parametro, elementi di giudizio con punteggio da uno a tre.
Il punto centrale riguarda il rapporto tra giudizi individuali e giudizio complessivo. Secondo il Tribunale, il ricorrente non ha dimostrato che i singoli punteggi siano stati calibrati su un risultato finale predeterminato: l’attribuzione del “Distinto” e del punteggio 54 deve ritenersi conseguenza dei giudizi individuali e non il contrario. Parimenti non provato è che gli altri frequentatori abbiano ricevuto gli stessi punteggi specifici per i medesimi criteri, così da integrare l’asserita omologazione.
Il Collegio esamina quindi il confronto tra i giudizi della Questura e quelli della Commissione. Il rapporto informativo della Questura, annullato perché adottato da Amministrazione incompetente, non è utilizzabile per configurare un contrasto provvedimentale; tuttavia dal raffronto emerge che la Commissione ha rivisto autonomamente i singoli punteggi, in alcuni casi aumentandoli e in altri diminuendoli, esercitando pienamente la propria discrezionalità e non limitandosi a ridurre i valori per raggiungere la soglia del 54.
Quanto alla posizione in graduatoria, il fatto che il ricorrente sia giunto in una posizione non elevata su 617 non rende necessariamente irragionevole il giudizio di “Distinto”; semmai pone un tema — estraneo al giudizio — di scarsa logicità del giudizio per chi è arrivato negli ultimi posti. Né il massimo punteggio ottenuto nel 2018 e il giudizio di “Ottimo” impediscono una successiva valutazione diversa e inferiore. Non emergendo elementi di irragionevolezza o difetto di motivazione dei singoli punteggi, nemmeno il giudizio complessivo è censurabile. La sola apparente generalizzazione del verbale, letta insieme alla relazione individuale, non risulta illegittima. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate per la particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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