Rapporto informativo e sindacato del giudice sulla valutazione del dipendente (Cons. Stato n. 6153 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto informativo del dipendente dell’Amministrazione penitenziaria è espressione di ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso nel periodo di riferimento. Il sindacato del giudice amministrativo può investire solo profili di manifesta illogicità o di assoluto difetto di motivazione, commisurati al contesto in cui si inserisce il giudizio complessivo. Stante l’autonomia dei singoli giudizi annuali, la congruenza va verificata sull’insieme delle valutazioni delle singole voci, assumendo rilievo marginale le variazioni in meno rispetto agli anni precedenti, salvo evidente ingiustificata sproporzione. La sinteticità del quadro motivazionale non integra vizio ove le ragioni dell’attribuzione del punteggio risultino comunque ostese.
Il Fatto
Un’ispettrice in servizio presso una casa circondariale impugna il rapporto informativo relativo all’anno 2020, che le attribuisce il giudizio complessivo di “distinto” con la riduzione di un punto rispetto all’anno precedente, in ragione di “talune lacune operative”. Il giudizio, inferiore a quelli degli anni passati, le pregiudica la partecipazione a una procedura concorsuale per allievo commissario del Corpo di polizia penitenziaria.
La dipendente impugna il giudizio annuale con ricorso gerarchico, respinto dalla Commissione istituita ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 443/1992. Propone quindi ricorso al T.a.r. per il Lazio, che lo respinge con sentenza in forma semplificata. Avverso tale pronuncia interpone appello, articolando nove motivi di gravame.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto i motivi di nullità della sentenza per asserita inottemperanza all’ordine istruttorio. L’Amministrazione aveva prodotto la relazione richiesta, nella quale la lievissima flessione di un punto veniva ricondotta a lacune operative riscontrate nelle modalità di intervento, unitamente a toni e modi non sempre adeguati verso colleghi e superiori. Il Collegio osserva che le ordinanze istruttorie operano all’interno del giudizio e possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate (Cons. Stato sez. IV n. 8378 del 2024). Il potere del T.a.r. di valutare la completezza dell’istruttoria resta insindacabile in appello (Cons. Stato sez. IV n. 7994 del 2009).
Nel merito del dedotto difetto di motivazione, la Corte riconosce che la motivazione del provvedimento è particolarmente stringata e che in sede gerarchica non vi è stata significativa integrazione. Ritiene tuttavia il motivo infondato, in ragione della discrezionalità dell’Amministrazione e della effettiva, sia pur sintetica, ostensione delle ragioni poste a sostegno del punteggio. Il sindacato resta circoscritto ai profili di manifesta illogicità o di assoluto difetto di motivazione, con verifica sull’insieme delle singole voci e rilievo marginale delle variazioni in meno rispetto al passato (Cons. Stato sez. VI n. 5807 del 2005).
La riduzione di un solo punto, unita alla dettagliata esposizione fornita all’esito dell’ordine istruttorio, esclude la denunciata carenza motivazionale e rende privo di rilievo patologico il richiamo alla discrezionalità tecnica.
Le ulteriori censure sono parimenti infondate. Le competenze tecniche vantate dalla dipendente non rilevano, fondandosi il giudizio su profili comportamentali. L’inadeguatezza di toni e modi non assume necessariamente rilievo disciplinare. Ogni apprezzamento sulle esigenze istruttorie è rimesso al Collegio senza obbligo di pronuncia espressa. La mancata comparizione delle parti costituite non impedisce la definizione con sentenza in forma semplificata, trattandosi di potere a carattere ufficioso (Cons. Stato sez. VII n. 3206 del 2025).
L’appello è quindi respinto. Il Collegio compensa le spese del grado in ragione dell’assoluta particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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