Nesso eziologico da causa di servizio e sindacato sul parere del Comitato (TAR Trentino-Alto Adige n. 295 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sulla dipendenza di un’infermità da causa di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. Il sindacato giurisdizionale resta ammesso soltanto in presenza di evidente errore di fatto, di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, di inattendibilità metodologica delle conclusioni o di travisamento dei fatti. Il parere è vincolante per l’Amministrazione, che vi si deve conformare ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 461/2001. Nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e specificamente documentati, con esclusione dei disagi e degli stress fisiologicamente connaturati alla singola prestazione. L’onere di provare condizioni lavorative eccezionali o atipiche grava sul dipendente.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Ispettore della Polizia di Stato collocato in congedo, aveva svolto per anni servizio in articolazioni dell’Amministrazione, tra cui un reparto speciale per operazioni ad alto rischio, nel quale aveva assunto l’incarico di operatore specializzato nautico. Dopo la soppressione del reparto e la cessazione dell’incarico, era stato assegnato ad altro ufficio, dove nel corso del tempo aveva manifestato un progressivo stato patologico, diagnosticato come disturbo oggetto di anonimizzazione e trattato con percorso terapeutico.

Ritenendo la patologia riconducibile alla perdita dell’incarico precedente e alle condizioni del successivo impiego, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo. Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza conformandosi al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Il ricorrente ha impugnato il diniego, lamentando l’illogicità del parere e l’omessa considerazione di elementi di fatto decisivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui al solo Comitato di Verifica spetta il potere di delibare il nesso eziologico tra prestazione di servizio e insorgenza della malattia, con parere vincolante per l’Amministrazione (cfr. art. 14, comma 1, d.P.R. n. 461/2001; Cons. Stato n. 5822 del 2018; Cons. Stato n. 4152 del 2016; TAR Lazio n. 20420 del 2024). Gli accertamenti rientrano nella discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito salvo vizi del procedimento o manifesta irragionevolezza, inattendibilità metodologica, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze influenti (Cons. Stato n. 4029 e n. 4031 del 2019; TAR Lazio n. 11617 del 2019; Cons. Stato n. 5477 e n. 5132 del 2018).

Quanto alla nozione di concausa efficiente e determinante, il Collegio richiama Cons. Stato n. 4774 del 2018: vi rientrano solo fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e necessariamente documentati, con esclusione dei disagi e degli stress che costituiscono fattore di rischio ordinario della specifica tipologia di prestazione.

Applicando tali coordinate, il parere del Comitato appare sorretto da un percorso logico-argomentativo non irragionevole, privo di macroscopiche lacune. Il Comitato ha qualificato la patologia come forma a maggiore frequenza in soggetti portatori di predisposizione individuale e ha rilevato l’assenza di documentate situazioni conflittuali o di disagio lavorativo, per intensità e durata, idonee a operare come fattore scatenante o aggravante, neppure sotto il profilo concausale. Il Collegio esclude profili di manifesta illogicità o carenze istruttorie, risultando esaminata la documentazione medica, il foglio matricolare e la scheda informativa.

L’obiezione difensiva fondata sui pregressi controlli psico-fisici, dai quali non erano emersi segni di predisposizione, è respinta: si tratta di verifiche risalenti a epoca anteriore ai fatti di causa e finalizzate alla sola idoneità al servizio, non a specifici accertamenti clinici su eventuali predisposizioni. Quanto alle condizioni di lavoro, il ricorrente non ha allegato in quale misura le mansioni fossero eccezionali o esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto: l’esposizione a stress ordinario è fisiologica al ruolo, e l’onere probatorio sulle condizioni eccezionali o atipiche incombeva sul dipendente.

Il ricorso è pertanto respinto perché infondato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione statale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *