Ottemperanza al decreto ingiuntivo e dissesto dell’ente locale (TAR Sicilia n. 857 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito vantato per forniture di energia elettrica maturate dopo la dichiarazione di dissesto dell’ente locale esula dalla competenza della commissione straordinaria di liquidazione, non risultando assoggettato alla procedura liquidatoria. È ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo non opposto, purché lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. La mancata ottemperanza dell’amministrazione agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo integra un comportamento omissivo ingiustificato, dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Le voci di credito che attengono al titolo esecutivo nel suo complesso, e non sono frazionabili, restano devolute alla competenza della commissione di liquidazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito in sede di ottemperanza per ottenere la piena esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti di un comune, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. e notificato all’ente insieme al decreto di esecutorietà.

La ricorrente ha circoscritto la domanda alle sole fatture successive al 31 dicembre 2022, riservandosi di agire per le altre al momento della fuoriuscita dell’ente dallo stato di dissesto. Il comune non si è costituito in giudizio e non ha dato esecuzione agli incombenti istruttori disposti dal Tribunale con due successive ordinanze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la persistenza dello stato di dissesto dell’ente, dichiarato con deliberazione consiliare immediatamente esecutiva, non risultando approvato il rendiconto di gestione di cui all’art. 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ha quindi delimitato l’ambito della competenza della commissione straordinaria di liquidazione ai soli crediti per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022.

Sul punto il Tribunale ha osservato che il rapporto di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia non ha fonte convenzionale, ma legale: non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale, sorgendo il rapporto ex lege. Poiché le fatture azionate sono tutte successive al 31 dicembre 2022, il credito esula dalla procedura liquidatoria.

La conclusione è stata corroborata dal contegno processuale dell’ente, che si è sottratto per due volte agli adempimenti istruttori. Secondo il Collegio, la mancata ottemperanza rileva come comportamento omissivo ingiustificato, che autorizza il giudice amministrativo, in analogia all’art. 116, comma 2, cod. proc. civ., a desumere argomenti di prova dal contegno delle parti ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e dell’art. 2697 cod. civ. L’ente, infatti, è destinatario della richiesta non quale parte processuale, ma quale autorità pubblica tenuta a collaborare all’accertamento dei fatti.

Il Collegio ha poi ritenuto ammissibile l’azione, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., avendo la ricorrente depositato sia il decreto ingiuntivo sia il decreto di esecutorietà, e ha verificato il rispetto dei termini dell’art. 114, comma 1 e dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e l’avvenuta notificazione del titolo.

Nel merito, ha riconosciuto il capitale e gli interessi secondo le statuizioni del titolo, riducendo l’importo dovuto a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 al solo importo correlato alle fatture azionate in ottemperanza. Ha invece escluso le voci relative alla documentazione notarile, alle spese del procedimento monitorio e alla registrazione del decreto, in quanto attinenti al titolo esecutivo nel suo complesso e non frazionabili, devolvendole alla commissione di liquidazione. Ha quindi ordinato all’ente di dare esecuzione entro sessanta giorni e nominato, per l’ipotesi di inottemperanza, il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *