Occupazione sine titulo e restituzione: il danno si liquida dal valore all’immissione (TAR Sicilia n. 2301 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di occupazione illegittima di un fondo, allorché l’Amministrazione sia tenuta alla restituzione del bene previa riduzione in pristino, il risarcimento del danno da perdita di godimento non si liquida applicando analogicamente il criterio del cinque per cento previsto dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Tale norma disciplina un’indennità di espropriazione ex post e non il ristoro dovuto a chi recuperi la proprietà. Il danno va pertanto commisurato agli interessi legali calcolati sul valore del bene all’epoca in cui l’occupazione è divenuta illegittima, con rivalutazione anno per anno e interessi sugli importi rivalutati. Il danno da occupazione sine titulo è in re ipsa, salva prova contraria dell’Amministrazione, e soggiace alla prescrizione quinquennale, trattandosi di illecito permanente a pregiudizio rinnovantesi.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari pro quota di un terreno in origine destinato a vigneto e uliveto, agiscono per accertare l’illegittimità dell’occupazione posta in essere dalla Provincia Regionale di Messina, poi Città Metropolitana di Messina, e per ottenere la condanna alla restituzione dei fondi e al risarcimento dei danni. In subordine, domandano l’acquisizione delle aree e il ristoro ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
Alla dichiarazione di pubblica utilità e all’immissione in possesso risalente al 1990 non aveva fatto seguito alcun decreto di esproprio né altro atto equipollente. Sul fondo era stato realizzato un palazzetto dello sport, con alterazione della morfologia del terreno. La Città Metropolitana, ritualmente evocata, non si costituisce. La causa giunge in decisione all’udienza del 13 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare la prova della titolarità dominicale. Le risultanze catastali e dei registri immobiliari non costituiscono prova privilegiata, ma sono elementi presuntivi della proprietà fuori dall’ipotesi della rivendicazione, dove opera il regime rigoroso dell’art. 948 cod. civ. La documentazione prodotta, comprensiva di atti di divisione e dichiarazioni di successione, è sufficiente a provare lo status di proprietari.
Nel merito, il Tribunale affronta la questione del criterio di quantificazione del danno in caso di restituzione. Richiamato l’orientamento che applica in via analogica il cinque per cento dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il Collegio lo disattende: la norma disciplina una vera e propria indennità di espropriazione ex post, riferita all’ipotesi in cui l’Amministrazione sottragga la proprietà, non a quella in cui la restituisca. Il danno va quindi calcolato secondo i criteri generali, con riferimento al valore del bene al momento in cui l’occupazione è divenuta illegittima.
Quanto all’an, il Tribunale ribadisce che la realizzazione dell’opera pubblica sul fondo occupato sine titolo è mero fatto, inidoneo a trasferire la proprietà, che può derivare solo da un formale atto di acquisizione. L’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione illegittima e di restituire l’immobile previa demolizione di quanto realizzato. Il potere di acquisizione sanante resta comunque esperibile, ma ogni questione sul quantum indennitario spetta al giudice ordinario, in unico grado davanti alla Corte d’Appello, configurandosi l’acquisizione come procedimento espropriativo semplificato.
Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, quale conseguenza della perdita di disponibilità del bene e dell’impossibilità di trarne l’utilità. Nel caso concreto nessun elemento ha superato la presunzione iuris tantum. Il risarcimento consiste negli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’immissione in possesso, con rivalutazione annuale e interessi sugli importi rivalutati, secondo i principi generali sull’obbligazione risarcitoria. Il diritto al ristoro è però soggetto a prescrizione quinquennale, decorrente dal prodursi del danno, con salvezza degli atti interruttivi.
Il dispositivo accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di scegliere tra restituzione con risarcimento, acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis o altro titolo legittimo, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notifica. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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