Ravvedimento operoso e obbligo di esame delle dichiarazioni collaborative (Cass. pen. Sez. VI n. 39003 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, il riconoscimento dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 non comporta automaticamente anche quello dell’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, del medesimo d.P.R., non coincidendo i presupposti delle due circostanze. Tuttavia, quando le dichiarazioni collaborative si inseriscano in procedimenti connessi o collegati e risulti che le stesse siano state utilmente impiegate anche nel processo per il reato associativo, non è sufficiente, ai fini del diniego, che esse non consegnino la prova della sottrazione di risorse rilevanti. Tali dichiarazioni devono essere esaminate nella prospettiva di verificare che abbiano fornito informazioni idonee a consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione, non si sarebbe potuto perseguire.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 22.04.2025, ha confermato la condanna emessa in sede di rito abbreviato nei confronti del ricorrente per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, detenzione ai fini di spaccio di cocaina, detenzione illegale e ricettazione di arma, reati aggravati dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1, comma 2, cod. pen. per aver commesso i fatti al fine di favorire un sodalizio camorristico.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la mancata revoca della misura della libertà vigilata. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata è carente di motivazione sulla qualificazione giuridica del reato di cui al capo concernente la detenzione di stupefacenti e inficiata da evidenti contraddizioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’attenuante del ravvedimento operoso ex art. 73, comma 7 e quella di cui all’art. 74, comma 7 del medesimo d.P.R. non coincidono nei presupposti: la prima attiene all’assicurazione ex post delle prove dei commessi reati e richiede dati nuovi, oggettivamente utili e completi; la seconda richiede un contributo offerto durante la consumazione del reato, utilmente diretto a interrompere l’attività complessiva del sodalizio (Sez. III n. 23528 del 19.01.2018).

La Corte ha però evidenziato che sussiste una interferenza tra le due circostanze quando, come nel caso esaminato, le dichiarazioni collaborative si inseriscano in procedimenti connessi o collegati e risulti che siano state utilmente impiegate anche nel processo per il reato associativo. In tal caso non basta, ai fini del diniego, che le dichiarazioni non consegnino la prova della sottrazione di risorse rilevanti: esse vanno valutate nella prospettiva di verificare se abbiano fornito informazioni in grado di consentire un risultato utile di indagine non altrimenti perseguibile (Sez. VI n. 35995 del 23.07.2015).

Il giudice di rinvio dovrà pertanto confrontarsi con la concreta situazione processuale del ricorrente in relazione al reato associativo, accertando se gli fosse contestato e quale sia la qualità delle dichiarazioni risultanti dalla sentenza prodotta, omessa dal giudice di merito. Dovrà inoltre riesaminare il motivo relativo alla sussunzione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. e il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, da correlare alla valenza complessiva delle dichiarazioni collaborative.

Consegue la necessità di revisione del giudizio di pericolosità sociale, la cui valutazione non può essere rinviata al momento dell’esecuzione della pena, in presenza di una condanna a pena inferiore a dieci anni di reclusione e tenuto conto che l’applicazione della circostanza di cui all’art. 416-bis.1, comma 2, cod. pen. elide l’aggravante mafiosa. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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