Mancato rigetto e udienza non partecipata rendono nulla la sentenza d’appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 1306 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello che, nella vigenza dell’art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, lett. f), d.lgs. n. 150/2022, sia pronunciata all’esito del rigetto non esplicitato dell’accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza che sia stata disposta l’udienza partecipata. Tale omissione impedisce l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato e la partecipazione al giudizio del pubblico ministero. Il giudice di appello, qualora ritenga di non poter accogliere la richiesta concordata, deve emanare un provvedimento con cui dispone la celebrazione dell’udienza con la partecipazione delle parti, che comporta la perdita di efficacia della richiesta e della rinuncia ai motivi, le quali possono essere riproposte in udienza.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta confermava integralmente la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Enna nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata considerazione della proposta di concordato intervenuta tra le parti; l’erronea compatibilità dello smarrimento degli assegni con la consumazione del delitto presupposto e la natura congetturale del dolo; la mancata applicazione dell’attenuante speciale per la modestia dell’importo.

L’istanza di concordato, con il consenso della Procura Generale e la memoria di accompagnamento per l’udienza di discussione, risultava trasmessa alla Corte di appello a mezzo PEC. Nonostante ciò, i giudici di appello pronunciavano direttamente la sentenza all’esito del contraddittorio cartolare.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso fondato, rilevando che la sentenza impugnata è affetta da nullità per violazione del contraddittorio. L’art. 599-bis cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. n. 150/2022, prevede che, qualora il giudice di appello ritenga di non poter accogliere la richiesta concordata, debba disporre che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, indicando se la decisione avverrà in udienza pubblica o in camera di consiglio.

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno «obliterato» il dato processuale dell’avvenuta presentazione dell’accordo, pronunciando la sentenza all’esito di un contraddittorio meramente cartolare. Tale comportamento ha integrato un vizio procedurale, in quanto non è stato esplicitato il rigetto dell’istanza e non è stata consentita alle parti la discussione orale. La Corte ha precisato che, in questo caso, la richiesta e la rinuncia ai motivi perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

La Corte ha richiamato il proprio precedente (Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025) per affermare che la mancata attivazione del subprocedimento previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. determina la nullità della sentenza per l’impedimento all’esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione del pubblico ministero.

La fondatezza del primo motivo ha comportato l’assorbimento delle restanti censure. La sentenza è stata conseguentemente annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la nuova celebrazione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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