Ricorso inammissibile per motivi generici e difetto di correlazione non decisivo (Cass. pen. Sez. VII n. 31014 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso che ometta di indicare le norme violate e le ragioni di fatto e di diritto poste a base della censura, senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata. Il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 521 e ss. cod. proc. pen. non sussiste quando l’erronea indicazione della data nella comunicazione di notizia di reato risulti superata dall’allegata annotazione di servizio, che consente di individuare con certezza il fatto contestato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi e con l’esistenza di precedenti a carico.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 17.06.2024, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di un anno di reclusione, irrogata dal Tribunale di Bari il 22.06.2022 per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per violazione o contraddittorietà di legge e vizio di motivazione, contestando il difetto di correlazione tra imputazione e decisione nonché il difetto di prova della responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rilevato che i motivi dedotti dalla difesa sono non specifici, poiché omettono di indicare le norme violate e prospettano deduzioni prive della specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto. Le censure risultano, inoltre, manifestamente infondate, non ravvisandosi alcun difetto di motivazione dalla lettura della sentenza impugnata.
Con riferimento al difetto di correlazione ex art. 521 e ss. cod. proc. pen., la Corte territoriale aveva motivato puntualmente, rilevando la perfetta corrispondenza tra il capo di imputazione e l’annotazione di servizio della Questura di Bari. In tale atto è documentato che in data 7 gennaio 2019 il ricorrente non era presente, in orario notturno, sul posto di lavoro, nonostante i ripetuti e insistenti suoni al campanello esterno della struttura.
Il Collegio ha quindi ritenuto non decisiva l’erronea indicazione della data (8 gennaio 2019) contenuta nella comunicazione di notizia di reato, cui risultava allegata l’annotazione di servizio del giorno precedente. Su tale punto il ricorrente non si è confrontato specificamente, rendendo il motivo generico.
Parimenti generica è risultata la censura relativa al difetto di prova della responsabilità, ulteriore ratio della motivazione rispetto alla quale il ricorso non si confronta in modo specifico. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha confermato la logicità della motivazione, fondata sull’assenza di elementi positivi in favore dell’imputato e sull’esistenza di precedenti a suo carico, richiamando Sez. V n. 43952 del 2017, Sez. II n. 3896 del 2016 e Sez. III n. 44071 del 2014.
Segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa e richiamata Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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