Reato continuato in executivis: obbligo di motivare i singoli aumenti (Cass. pen. Sez. I n. 37433 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva, anche in sede esecutiva, deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e indicare, con distinta motivazione, l’aumento correlato a ciascun reato satellite. Il grado di impegno motivazionale è proporzionato all’entità degli aumenti: è esclusa la necessità di una motivazione dettagliata per ciascun satellite quando gli incrementi siano di esigua entità, poiché in tal caso è in radice escluso ogni abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen. Resta fermo che la verifica deve consentire il controllo sulla proporzionalità tra le singole pene e sull’assenza di un surrettizio cumulo materiale.

Il Fatto

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con due distinte sentenze della medesima Corte, rideterminando la pena complessiva in anni diciannove e mesi quattro di reclusione.

Il condannato ricorre per cassazione deducendo la mancanza di motivazione dell’ordinanza, poiché l’aumento per continuazione non sarebbe stato adeguatamente giustificato dal giudice dell’esecuzione sul punto specifico dell’entità dell’incremento. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce anzitutto il calcolo della pena, come effettuato in sede di cognizione e, poi, in executivis. Dalla comparazione emerge che gli incrementi applicati dal giudice dell’esecuzione corrispondono, per ciascun reato satellite, alla misura già stabilita in sede di cognizione: non si configura, dunque, alcun errore di calcolo né alcuna riforma peggiorativa.

Sul piano del principio di diritto, la Corte richiama Sez. U n. 47127 del 24.06.2021 (Pizzone), secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite. La finalità è consentire il controllo sulla proporzionalità tra le singole pene e scongiurare un cumulo materiale dissimulato.

La Corte precisa però che il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti. Richiamando Sez. VI n. 44428 del 05.10.2022 (Spampinato), afferma che il giudice non è tenuto a motivare analiticamente per ciascun satellite quando stabilisca aumenti di esigua entità, poiché in tale ipotesi resta escluso in radice ogni abuso della discrezionalità sanzionatoria.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata non si sofferma su ogni singolo aumento, ma delinea il contesto criminale di riferimento: descrive il ruolo apicale del condannato nell’organizzazione e le attività estorsive finalizzate al controllo del territorio e delle attività economiche. Non manca un richiamo ai canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla gravità dei fatti.

La censura difensiva, inoltre, è mera opposizione, perché non indica quali elementi rilevanti siano stati tralasciati nella commisurazione della sanzione. Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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