Cass. pen. Sez. V n. 35493 del 06.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 35493/2026, depositata il 06/10/2026 (R.G. 17035/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 18/12/2025 del Tribunale di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sabrina Passafiume che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello con trasmissione atti alla Corte di appello di Roma.
Udito il difensore della parte civile, avvocato , che ha chiesto il rigetto del ricorso come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese (la parte è ammessa al gratuito patrocinio). udito l’avvocato per l’imputato, il quale si riporta al ricorso insistendo per l’integrale accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 dicembre 2025, il Tribunale di Roma ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 612-bis, secondo presente provvedimento gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. comma, (capo A) e 387-bis cod. pen. (capo B) e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di giustizia.
La vicenda processuale trae origine dalla contestazione di atti persecutori posti in essere dall’imputato nei confronti di sia nel corso della relazione affettiva con la stessa, sia successivamente alla sia interruzione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia Avv. , chiedendo sia l’annullamento della sentenza impugnata e sia l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato l’istanza di ammissione alla giustizia riparativa, articolando tre motivi di censura.
2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli art. 612 bis c.p., nonché degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.
Il ricorrente sostiene che la sentenza, nell’affermare che la persona offesa versava in una condizione di “impotente paura” e che aveva modificato le proprie abitudini di vita, non avrebbe considerato una serie di emergenze istruttorie che avrebbero deposto senso della insussistenza degli eventi alternativamente richiesti dalla norma. Dalle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa nel corso dell’istruttoria dibattimentale emergerebbe che anche dopo la querela e durante il periodo di sottoposizione dell’imputato alla misura cautelare i rapporti tra i due non si sarebbero definitivamente interrotti, avendo la ragazza ammesso di avere ripreso i contatti con l’imputato sui social, di averlo incontrato in un bar, di essersi recata presso la sua abitazione e di avere intrattenuto rapporti intimi con lui e di averlo, successivamente, invitato al proprio compleanno. Tale condotta, secondo il ricorrente, sarebbe difficilmente conciliabile con la fattispecie di reato prevista dall’art. 612-bis cod. pen. Vengono inoltre valorizzate le deposizioni degli operanti di polizia intervenuti in occasione di controlli connessi al braccialetto elettronico, i quali avrebbero descritto la persona offesa come serena.
2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133, 62 bis, 69, art. 81 cod. pen., artt. 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La censura investe, da un lato, il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravante contestata e, dall’altro, l’aumento di pena applicato per la continuazione in relazione al reato satellite. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe motivato soltanto in modo apparente il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. Inoltre, non sarebbe motivato, l’aumento di pena disposto per il reato satellite, essendosi il giudice limitato a richiamare in forma generica gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’ordinanza di rigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa. Secondo il ricorrente il diniego sarebbe fondato su parametri non previsti dal quadro normativo, avendo il Tribunale fatto riferimento alla tipologia del reato contestato, alla pendenza della misura cautelare, alla fase avanzata del processo, alla contrarietà della persona offesa e un asserito pericolo di vittimizzazione secondaria non adeguatamente specificato. Secondo la difesa, il giudice avrebbe introdotto condizioni ostative ulteriori rispetto a quelle tipizzate dalla legge, senza svolgere quella verifica concreta che la disciplina richiede in ordine al pericolo per l’accertamento dei fatti o per gli interessati.
Il ricorrente sostiene, inoltre, che la richiesta di giustizia riparativa avrebbe dovuto essere valutata anche nella sua incidenza sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio complessivo sulla personalità dell’imputato.
3. La parte civile rappresentata dall’avv. ha depositato una memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso. In particolare, la memoria evidenzia che le censure del ricorrente si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito delle conclusioni del Tribunale in ordine alla prova dell’evento del reato di stalking. Sostiene inoltre la correttezza della decisione di rigettare la richiesta di accesso alla giustizia riparativa, sia in quanto la presentazione di tale istanza non attribuisce all’interessato un diritto automatico all’avvio del programma, sia in quanto sussisterebbe il rischio di vittimizzazione secondaria della persona offesa.
4. Il Procuratore generale ha chiesto la conversione del ricorso in appello con trasmissione atti alla Corte di Appello di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
2. Occorre preliminarmente rilevare che ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza del Tribunale non è appellabile, in quanto ha applicato nei confronti dell’imputato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; pertanto, correttamente nei confronti della stessa è stato proposto ricorso per cassazione.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1. La difesa sostiene che difetterebbe la prova in ordine all’evento del reato, emergendo dalle stesse dichiarazioni della persona offesa che questa non nutriva alcuna paura nei confronti dell’imputato, come dimostrato dal fatto che, anche successivamente all’applicazione della misura cautelare, i due si erano incontrati, la ragazza era andata a casa del e lo aveva invitato al suo compleanno.
3.2. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764). Più in generale, detta prova può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (ex multis, Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261535; Sez. 5, n. 14391 del 28/2/2012, S., Rv. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto – tra i quali lo stato d’ansia provocatole dall’imputato – potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015, S., Rv. 265530; Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272086 Si è inoltre precisato che il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l’abitualità del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l’oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall’art. 612- bis cod. pen. (Sez. 5, n. 17240 del 20/01/2020, I., Rv. 279111 – 01) 3.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, facendo applicazione logica e coerente dei principi ora richiamati, ha ritenuto provata la verificazione dell’evento sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima, il cui atteggiamento contraddittorio nei confronti dell’imputato, caratterizzato da momentanei riavvicinamenti, è stato spiegato in modo logico e coerente con lo stato di «disordine emotivo e sentimentale» in ella si trovava, essendo incapace di definire il proprio stato d’animo e i suoi sentimenti nei confronti del e con il fatto che questi aveva fatto leva, con successo, proprio sulla condizione emotiva della ragazza. Condizione, questa, che è idonea a dare altresì conto di quanto riferito dai testi richiamati dalla difesa in ordine al fatto che la vittima non manifestava paura nei confronti dell’imputato, sicché, correttamente, tali dichiarazioni non sono state ritenute tali da screditare l’attendibilità della persona offesa.
4. Il secondo motivo è infondato.
4.1. Con riguardo alla valutazione delle circostanze, si deve richiamare il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02). Invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata – come nel caso di specie – a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 4.2. Per quanto concerne il profilo di censura con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell’aumento di pena per il reato satellite di cui all’art. 387-bis cod. pen., la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’impegno motivazionale del giudice è tanto più intenso quanto più si discosti dal minimo edittale, sicché, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata, e può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01; Sez. U, n. 47127 del Nel caso in esame, l’aumento di pena per il reato satellite risulta contenuto nel limite di quattro mesi di reclusione, sicché deve ritenersi adeguata la motivazione con cui il Tribunale ha richiamato gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
5. Il terzo motivo è fondato.
5.1. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto nell’ambito della giustizia penale, in aggiunta alla tradizionale risposta punitiva, il sistema della giustizia riparava, il quale riconosce all’autore del reato la possibilità di accedere, in ogni stato e grado del procedimento, ed altresì in fase esecutiva, ad un programma che, attraverso il coinvolgimento della vittima, ed eventualmente della comunità e con l’ausilio di mediatori qualificati, è finalizzato alla ricomposizione della fratturare relazionale prodotta dal fatto illecito (art. 42 decreto cit.). Per quanto origini dalla commissione di un reato, il procedimento riparativo ha finalità, struttura e disciplina autonoma rispetto a quello penale. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la giustizia riparativa costituisce un modello di giustizia complementare e parallelo alla giustizia penale tradizionale che mira, in conformità con i principi sanciti dalle fonti internazionali, a favorire la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell’autore del reato e la prevenzione della recidiva. Esso, promuovendo la comprensione del danno cagionato con le proprie condotte, consente la responsabilizzazione dell’autore del reato e la risocializzazione dello stesso, potendo così rivelarsi uno strumento di attuazione dell’art. 27, terzo comma Cost. (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. L’art. 43, d.lgs. n. 150 del 2022, nell’enunciare i principi generali e gli obiettivi della giustizia riparativa, prevede la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima del reato (lett. a), l’equa considerazione dell’interesse della vittima e dell’autore dell’offesa (lett. b) e stabilisce che i programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato e la responsabilizzazione dello stesso, nonché la ricostituzione dei legami con la comunità (comma 2).
Molteplici sono le tipologie di programmi previsti dall’art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022, che possono essere elaborati da mediatori qualificati, al fine di consentire di tenere conto delle specifiche esigenze del caso concreto. Oltre alla mediazione tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, e al dialogo riparativo (diretto o indiretto) tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima, il richiamato art. 53 contempla ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell’interesse della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa.
5.2. Il procedimento per l’avvio al programma è disciplinato dall’art. 129-bis cod. proc. pen., il quale stabilisce che in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre anche d’ufficio l’invio dell’imputato e della vittima al Centro per la giustizia riparativa di riferimento.
Tale invio non consegue automaticamente all’istanza dell’interessato, ma richiede una valutazione da parte dell’autorità giudiziaria, secondo i criteri specificamente tracciati dal legislatore, il quale ha previsto che l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito senza discriminazione e nel rispetto della dignità di ogni persona e può essere limitato solo in caso che dallo svolgimento possa derivare un pericolo concreto per i partecipanti (art. 43, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022). È altresì previsto che non può costituire ostacolo all’accesso né la fattispecie di reato né la sua gravità (art. 44, comma 1, d.lgs. n. Ai sensi dell’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., il giudice è chiamato ad effettuare una duplice valutazione. Deve innanzitutto verificare l’utilità del programma ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto di reato. Le Sezioni unite hanno chiarito che «La nozione di “utilità” del programma non può che farsi discendere dal significato e dagli obiettivi della giustizia riparativa: occorre, cioè, che si possa prevedere che, attraverso lo svolgimento del programma, lo strappo determinatosi nelle relazioni a causa del reato venga ricucito e che dal riconoscimento reciproco tra la vittima e l’autore del reato o dalla responsabilizzazione di quest’ultimo possano scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici, ex art. 56 d.lgs. n. 150 del 2022)» (Sez. U. Sez. U, n. 5166 del L’ulteriore valutazione cui il giudice è tenuto attiene all’assenza di pericoli per gli interessati, e cioè di rischi per la loro incolumità, nonché per l’accertamento processuale, in ragione della possibilità di compromettere la genuinità della prova.
5.3. La mancanza di disponibilità della persona offesa a partecipare a tale programma non ha di per sé valenza preclusiva. L’accesso al programma è volontario e facoltativo per tutti gli interessati, ivi compresa la vittima del reato (art. 45, lett. a, d.lgs. n. 150 del 2022), ed inoltre è specificamente previsto che detto programma possa svolgersi anche con la vittima cd. “aspecifica” o “surrogata”, cioè con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede Tale previsione, invero, è finalizzata a soddisfare l’esigenza di evitare che il dissenso della vittima diretta operi come veto assoluto all’accesso ai programmi di giustizia riparativa e risulta comunque coerente con l’obiettivo perseguito di responsabilizzazione dell’autore del reato, obiettivo che può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato da mediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa in concreto dalla specifica condotta. In ogni caso, l’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che la valutazione ai fini dell’avvio al programma di giustizia riparativa debba avvenire nel contraddittorio, prescrivendo che siano «sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato», evidentemente al fine di verificare l’utilità del programma in relazione ai dati fattuali riferiti al caso concreto. Il giudizio sull’utilità dell’avvio del programma previsto dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiede una valutazione complessiva degli interessi coinvolti e del contesto relazionale inciso dal reato, che tenga conto delle caratteristiche personologiche della vittima e degli altri soggetti interessati, dei rischi di vittimizzazione secondaria o di manipolazione e dell’effettiva disponibilità dell’autore del reato ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione verso l’altro, sicché il rifiuto della persona offesa a partecipare al percorso, pur costituendo elemento rilevante ai fini della valutazione demandata al giudice, non può essere assunto quale unico parametro cui ancorare il giudizio di utilità né può, di per sé solo, giustificare il diniego di accesso all’istituto o, al contrario, rendere automatico il ricorso alla mediazione con vittima aspecifica, ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 ottobre 2022, n. 150. (Sez. 3, n. 27216 del 30/06/2026, C, Rv. 290197 – 01; Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G, Rv. 289959 5.4. Nel caso in esame, l’ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di accesso alla giustizia riparativa si è limitata a richiamare elementi e circostanze che, di per sé considerati, non sono dirimenti, quali l’attuale sottoposizione dell’imputato alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, l’assenza di volontà della stessa di partecipare al programma e di pervenire alla composizione bonaria della vicenda, il pericolo di vittimizzazione secondaria. Trattasi di motivazione apparente, dal momento che l’ordinanza impugnata fonda il diniego su circostanze estranee a quelle che avrebbero dovuto costituire oggetto della prognosi di utilità dell’invio alla giustizia riparativa, ovvero su argomenti privi di ancoraggio a elementi fattuali concreti ritenuti rilevanti dalla normativa regolatrice. In tal senso non possono assumere rilievo ostativo le caratteristiche soggettive e oggettive del reato, le quali, benché rilevanti, non precludono automaticamente l’accesso alla giustizia riparativa, dal momento che l’art. 44 d.lgs citato, stabilisce che i programmi di giustizia sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. Neppure l’eventuale dissenso della persona offesa risulta preclusivo dell’avvio al programma, essendo contemplate modalità alternative di svolgimento dello stesso.
In definitiva, la prognosi negativa è stata operata senza una reale valutazione dell’esistenza di rischi per l’incolumità della persona offesa, e senza alcun effettivo confronto con i propositi di resipiscenza dell’imputato, né con la giovanissima età dell’imputato e della persona offesa, e neppure con la possibilità, eventualmente, di procedere ricorrendo alla vittima surrogata, in caso di suo dissenso.
6. Per tali ragioni, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla richiesta di accesso alla giustizia riparativa con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Deve infine essere disposto – ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di accesso alla giustizia riparativa con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Spese di parte civile al definitivo. altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 07/07/2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 52 c.p. – Difesa legittima
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 387-bis c.p. – Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona…
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori
- Art. 129-bis c.p.p. – Accesso ai programmi di giustizia riparativa
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 533 c.p.p. – Condanna dell'imputato
- Art. 546 c.p.p. – Requisiti della sentenza
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello