Cass. pen. Sez. VI n. 37555 del 27.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37555/2026, depositata il 27/10/2026 (R.G. 23698/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da: avverso la sentenza emessa in data 05/02/2026 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere Fabrizio D’Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni dell’avvocato , difensore di e dell’avvocato , difensore di che hanno depositato rinuncia ai ricorsi sottoscritte dai propri assistiti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza n. 31119 del 2025, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la pronuncia emessa dalla Corte di appello di Torino in data 30 aprile 2024, nei confronti di «limitatamente alla riserva di venticinque abbonamenti a pagamento destinati agli striscionisti di cui al reato di estorsione contestato al capo A) dell’imputazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Torino», rigettando nel resto i ricorsi.

2. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato responsabili di estorsione tentata con riferimento alla riserva di venticinque abbonamenti a pagamento destinati agli striscionisti di cui al reato di estorsione contestato al capo A) e ha rideterminato per il reato continuato la pena inflitta a in otto anni di reclusione ed euro 2.350 di multa, a in quattro anni e sette di reclusione ed euro 1.350 di multa e a in quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.350 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte di appello di Torino ha, inoltre, condannato gli imputati a rifondere alle parti civili le spese di assistenza e rappresentanza sostenute nel grado.

3. L’avvocato , difensore di e l’avvocato , difensore di e di hanno proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza e ne hanno chiesto l’annullamento.

4. Il difensore di con unico motivo, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che il giudice di rinvio si è solo formalmente uniformato al principio enunciato dalla sentenza rescindente. I giudici di appello, infatti, pur avendo riqualificato come tentata l’estorsione relativa ai venticinque abbonamenti a pagamento destinati agli striscionisti, hanno lasciato immutata la pena finale, limitandosi a scomporre l’originario aumento di due mesi per la continuazione interna al capo A) in due aumenti di un mese ciascuno.

La pena inflitta per il capo A) all’esito del giudizio di rinvio è, dunque, la medesima complessivamente determinata dalla sentenza della Corte di appello di Torino annullata dalla Corte di cassazione. Così facendo i giudici del rinvio hanno svuotato di ogni effetto concreto il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.

La riqualificazione non avrebbe, infatti, prodotto alcuna effettiva riduzione sanzionatoria, in contrasto con gli artt. 56, 81, 132 e 133 cod. pen. e con l’obbligo del giudice di rinvio di dare concreta attuazione al dictum della Cassazione.

5. L’avvocato difensore di e di con distinti ricorsi, dal contenuto analogo, ha proposto tre motivi. Con il primo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha eluso il vincolo derivante dalla sentenza rescindente, e, con il secondo motivo, ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio.

La Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, ha rilevato che, sebbene nella motivazione la Corte d’appello avesse ritenuto la fattispecie sussumibile nella fattispecie del delitto tentato, non si rinveniva una concreta determinazione in tal senso nel calcolo della pena.

I giudici di appello, in sede di rinvio, pur qualificando come tentata l’estorsione relativa ai venticinque abbonamenti, hanno, tuttavia, mantenuto invariata la pena base di sei anni, originariamente riferita a due episodi ritenuti consumati, e hanno aggiunto un aumento di un mese e quindici giorni per la continuazione.

La Corte di appello, derubricando la qualificazione della condotta in contestazione in tentativo, avrebbe, tuttavia, dovuto ridurre la pena base. Mantenendo ferma la pena base di sei anni di reclusione per il capo A) e applicando sopra un ulteriore aumento di un mese e quindici giorni per la continuazione interna, la Corte di appello in sede di rinvio ha surrettiziamente sanzionato due volte il medesimo fatto (la tentata estorsione relativa agli abbonamenti): una prima volta all’interno della pena base illegittimamente confermata e una seconda volta a titolo di continuazione.

Con il terzo motivo il difensore ha denunciato il vizio di motivazione meramente apparente sulla determinazione della pena, in quanto la sentenza impugnata non spiegherebbe perché la pena base già applicata per due episodi consumati sia rimasta identica, pur dopo la derubricazione di uno di essi a tentativo.

6. Con istanza depositata in data 4 settembre 2026 l’avvocato ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

All’udienza del 19 ottobre 2026 i difensori degli imputati hanno depositato rituali rinunce ai ricorsi, sottoscritti dai propri imputati, e i difensori delle parti civili non hanno rassegnato conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per effetto delle rinunce ritualmente operate dagli imputati alle impugnazioni proposte.

2. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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