Recesso dal conto corrente e cessazione della materia del contendere sul rimborso (ABF Collegio di Napoli n. 425 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente di recedere dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato trova fondamento negli artt. 1855 c.c. e nell’art. 120-bis TUB, che consentono il recesso in ogni momento, senza penalità e senza spese. La cessazione del rapporto si produce per effetto della dichiarazione recettiva del cliente, indipendentemente dalla sussistenza di un saldo negativo, e l’intermediario è tenuto a dare esecuzione alla richiesta entro un termine ragionevole e congruo, individuabile, in assenza di diversa pattuizione, nei quindici giorni previsti dall’art. 1855 c.c.. Il mancato riscontro alla richiesta di estinzione viola i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto. In caso di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, le spese di assistenza professionale non sono di regola dovute, salvo che l’intervento del professionista sia stato reso necessario da un comportamento particolarmente ostile o ostruzionistico dell’intermediario.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente, deduce di essere rimasta vittima di una truffa informatica perpetrata mediante comunicazioni apparentemente riconducibili all’intermediario. Da tale condotta sarebbero derivate due operazioni di pagamento non autorizzate, per un importo complessivo di euro 2.098,89, tempestivamente disconosciute.

La cliente rappresenta inoltre di aver chiesto la chiusura del conto senza ottenere riscontro e di aver sostenuto spese di assistenza difensiva. Insoddisfatta degli esiti del reclamo, chiede all’Arbitro il rimborso delle somme sottratte, la chiusura del rapporto e il rimborso delle spese legali. L’intermediario, costituitosi, produce evidenza dell’accredito dell’intero importo contestato, oltre a euro 20,00 a titolo di contributo alle spese della procedura, e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La ricorrente prende atto del rimborso ma insiste sulla chiusura del conto e sulle spese di assistenza difensiva.

La motivazione del Collegio

Sulla domanda restitutoria, il Collegio rileva che l’intermediario ha integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente mediante l’accredito di euro 2.098,89, oltre al contributo di euro 20,00 previsto dalla procedura. Su tale domanda, dunque, è cessata la materia del contendere.

Diversa è la sorte della domanda di chiusura del conto. Dagli atti non risulta che l’intermediario abbia dato seguito alla richiesta di recesso avanzata dalla cliente. Il Collegio richiama l’orientamento costante dell’Arbitro, secondo cui il diritto di recedere dal contratto a tempo indeterminato si fonda sugli artt. 1855 c.c. e sull’art. 120-bis TUB, che riconoscono al correntista la facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese.

Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, la cessazione del rapporto si produce per effetto della dichiarazione recettiva del cliente, a prescindere dall’esistenza di un saldo negativo, e l’intermediario deve eseguire la richiesta di chiusura entro un termine ragionevole e congruo, individuato — in mancanza di diversa pattuizione — nei quindici giorni previsti dall’art. 1855 c.c.. Il Collegio richiama sul punto le decisioni del Collegio di Roma n. 6159/2019, del Collegio di Napoli n. 10130/2023 e del Collegio di Bari n. 8892/2022.

Il mancato riscontro alla richiesta di estinzione non è conforme ai principi di correttezza e buona fede che improntano la condotta dell’intermediario nell’esecuzione del rapporto. Ne deriva l’accoglimento della domanda e l’accertamento dell’avvenuto recesso dal contratto.

Quanto alle spese di assistenza difensiva, il Collegio applica l’orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016): in caso di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale le spese non sono di regola dovute, salvo che l’intervento del professionista sia stato reso necessario da un comportamento particolarmente ostile o ostruzionistico dell’intermediario, circostanza non dimostrata nel caso concreto. Il ricorso è quindi accolto in parte, con accertamento del diritto al recesso, e l’intermediario è tenuto a corrispondere alla Banca d’Italia euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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