Recesso dal conto corrente e illegittima ritenzione del saldo attivo (ABF Collegio di Roma n. 2745 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso ad nutum dell’intermediario da un rapporto di conto corrente a tempo indeterminato è legittimo e non richiede motivazione, purché sia dato il preavviso contrattualmente previsto. La legittimità del recesso non giustifica tuttavia la ritenzione del saldo attivo: l’intermediario che abbia ricevuto le coordinate di destinazione del rimborso non può sospendere il trasferimento invocando obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio se non allega elementi concreti di rischio. Il danno da illegittima ritenzione non è in re ipsa e non può essere liquidato forfettariamente; l’indisponibilità delle somme è compensata dagli interessi legali sul capitale dovuto.
Il Fatto
Una società ricorrente lamentava il recesso esercitato dalla banca dal rapporto di conto corrente e l’omessa restituzione del saldo attivo residuo, pari a Euro 66,64, comprensivo degli interessi maturati. Chiedeva inoltre il riconoscimento del c.d. bonus recesso e un risarcimento quantificato forfettariamente in Euro 2.000,00, sollecitando altresì una comunicazione alla Procura della Repubblica per la supposta rilevanza penale della condotta.
La banca ricostruiva la vicenda: contratto sottoscritto nel luglio 2023, recesso comunicato il 14 novembre 2024 con preavviso di due mesi e cessazione del rapporto il 17 gennaio 2025. Sosteneva di aver atteso le coordinate IBAN fino al 25 giugno 2025 e, trattandosi di conto di destinazione estero, di aver avviato verifiche sulla titolarità; il 23 settembre 2025 aveva chiesto evidenze documentali mai prodotte, con conseguente sospensione dell’operazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esclude anzitutto ogni facoltà o dovere di denuncia all’Autorità Giudiziaria, non ricorrendo i presupposti di legge, e passa all’esame del recesso. Il recesso è pacifico e riguarda un rapporto a tempo indeterminato: opera quindi il principio di libera recedibilità, salvo preavviso, come previsto dagli artt. 1833, 1845 e 1855 c.c. e dal contratto depositato in atti. Il recesso è qualificato come ad nutum e non necessita di motivazione, secondo il condiviso orientamento dei Collegi richiamato nella decisione.
La legittimità del recesso, però, non fonda alcun diritto di trattenere il saldo. Il Collegio rileva che la richiesta di un IBAN era già stata soddisfatta il 25 giugno 2025, circa tre mesi prima del ricorso; solo dopo è giunta la richiesta di informazioni antiriciclaggio. Quest’ultima potrebbe trovare titolo nell’art. 17, co. 2, lett. c) e d), d.lgs. n. 231/2007 e nell’art. 24 dello stesso decreto, oltre che nell’art. 42 quanto all’astensione dall’operazione. Il Collegio osserva tuttavia che nessun indice di rischio concreto è stato dedotto: destinazione verso paesi carenti di presidi, ad alta corruzione, soggetti a embargo o finanziatori del terrorismo.
Da qui la conclusione: il saldo è stato illegittimamente trattenuto. L’intermediario avrebbe dovuto essere più sollecito o indicare modalità alternative di restituzione. È quindi accertato il diritto al trasferimento del saldo sul conto indicato, con interessi legali dalla data della richiesta.
La domanda risarcitoria è invece rigettata. Il danno deve essere provato, anche mediante presunzioni semplici, e non è configurabile in re ipsa; non è ammissibile alcun ristoro à forfait. I meri disagi o fastidi non sono di norma risarcibili, mentre l’indisponibilità delle somme è già compensata dagli interessi ex art. 1224 c.c. Il Collegio accerta il diritto al trasferimento con interessi e respinge il resto, ponendo a carico dell’intermediario il contributo di Euro 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di Euro 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1833 c.c. – Recesso dal contratto
- Art. 1845 c.c. – Recesso dal contratto
- Art. 1855 c.c. – Operazione a tempo indeterminato