Ottemperanza di chiarimenti e riesame ora per allora del titolo annullato (TAR Emilia-Romagna n. 645 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso di cui all’art. 112, comma 5, cod. proc. amm. non è azione di ottemperanza né incidente di esecuzione, ma rimedio volto a ottenere precisazioni sull’esatta portata del comando giuridico e sulle modalità di esecuzione del giudicato, quando sussistano dubbi o incertezze che ostacolino la sollecita attuazione del titolo. Esso non può introdurre doglianze dirette a modificare o integrare le statuizioni rese, né investire il giudice di questioni riservate alla fase esecutiva nel rapporto tra parti e amministrazione. Ove il giudicato di annullamento abbia accertato un vizio procedimentale convalidabile mediante il riesercizio del potere, il riesame dovuto dall’amministrazione va compiuto ora per allora, secondo la disciplina vigente al momento del rilascio dei titoli, senza che rilevino le sopravvenienze normative che renderebbero l’intervento non più consentito. Le opere realizzate in forza di provvedimenti cautelari non possono qualificarsi senz’altro abusive.
Il Fatto
Il Comune di Bologna ha proposto azione di ottemperanza di chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., in relazione al giudicato formato dalle sentenze del TAR Emilia-Romagna, sez. I, n. 130/2023, e del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2465/2024. Quelle pronunce avevano accolto l’impugnazione proposta da due vicini avverso il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica rilasciati a un terzo proprietario per la demolizione e ricostruzione del proprio immobile con modifica del sedime e della sagoma.
Il giudicato aveva disposto l’annullamento dei titoli «al fine del necessario riesame secondo i criteri di cui in motivazione». Il Comune, ritenendo incerta la portata dell’obbligo conformativo, ha chiesto se il riesame debba avvenire secondo la disciplina vigente al rilascio dei titoli oppure alla luce della normativa urbanistica sopravvenuta, che a suo avviso impedirebbe l’intervento, con conseguente abusività delle opere già realizzate. Le parti private hanno eccepito l’inammissibilità dell’azione e chiesto la sospensione del giudizio per l’avvenuta proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura dell’istituto, richiamando la giurisprudenza che ne ha precisato i tratti distintivi rispetto all’azione di ottemperanza e all’incidente di esecuzione. Il rimedio presuppone dubbi sull’esatta portata del comando giuridico e non può trasformarsi in un’accertamento di legittimità della futura azione amministrativa, né in un’impugnazione mascherata: la pronuncia non è riformabile né integrabile dal giudice dell’ottemperanza ove la pretesa sia già ricavabile dal tenore testuale della sentenza.
Su questa base il TAR respinge l’istanza di sospensione. Il regolamento preventivo di giurisdizione presuppone una causa non decisa nel merito in primo grado, mentre qui interviene su un giudizio di cognizione già definito con sentenza passata in giudicato. La sospensione non è più obbligatoria per la sola proposizione dell’istanza, essendo rimessa a una delibazione di non manifesta inammissibilità o infondatezza; nel caso concreto la domanda appare manifestamente infondata, poiché il Comune non ha abdicato al proprio potere-dovere di ottemperanza ma ha chiesto delucidazioni sull’obbligo conformativo.
Nel merito, il Collegio esclude che il giudicato abbia lasciato libera l’attività esecutiva. La portata dell’obbligo va ricostruita mediante lettura congiunta di dispositivo e motivazione, avuto riguardo al tipo di vizio accertato. La sentenza n. 130/2023 ha riscontrato un unico difetto di istruttoria nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, consistente nella mancata indicazione e valutazione di un immobile tutelato presente nell’ambito paesaggistico. Si tratta di un vizio di carattere procedimentale, convalidabile mediante il riesercizio del potere emendato dal vizio.
Tale approfondimento istruttorio deve avvenire ora per allora, sulla base della normativa vigente al momento del rilascio dei titoli. Il Collegio richiama il principio secondo cui la durata del procedimento e del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione in senso sostanziale, il meccanismo di sanatoria mediante convalida e l’effetto ex tunc dei vizi formali dell’attività autoritativa. Quanto alle sopravvenienze in fatto, le opere realizzate risultano assistite dalle pronunce cautelari del TAR e del Consiglio di Stato e non possono quindi ritenersi senz’altro abusive.
È invece inammissibile la richiesta nella parte in cui mira a ottenere puntuali indicazioni sulle modalità di ottemperanza, questioni che trovano soluzione nella fase esecutiva. L’incidente, nella parte ammissibile, è pertanto accolto nei termini di motivazione, con compensazione delle spese per l’obiettiva complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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