Messa in sicurezza d’emergenza e responsabilità per sito potenzialmente contaminato (C.G.A.R.S. n. 627 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sito potenzialmente contaminato, la diffida alla messa in sicurezza d’emergenza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 presuppone il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle matrici ambientali e la riconducibilità della contaminazione, secondo il criterio della verosimiglianza, all’attività del soggetto destinatario. Non occorre attendere la caratterizzazione e l’analisi di rischio, che competono al responsabile ai sensi dell’art. 242, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. L’art. 242, comma 12, d.lgs. n. 152/2006 è rispettato quando l’amministrazione faccia proprie le risultanze tecniche dell’A.R.P.A. acquisite nel corso delle indagini, senza necessità di autonoma richiesta all’Agenzia. L’esito del procedimento penale e i provvedimenti amministrativi successivi restano estranei al perimetro del giudizio sull’ordine di messa in sicurezza.
Il Fatto
La società appellante svolge attività di produzione di fertilizzanti mediante recupero di rifiuti non pericolosi avviati a compostaggio. A seguito di indagini del NOE e dell’ARPA, condotte nell’ambito di un procedimento penale, l’impianto viene sequestrato. Il Comando del NOE trasmette alla Provincia la comunicazione ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006, con stralci della relazione dell’Agenzia e il riepilogo delle anomalie analitiche.
La Provincia diffida quindi la società ad attuare le misure di messa in sicurezza d’emergenza e il ripristino dell’area ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, rigetta il ricorso. La società propone appello articolando sei motivi: metodiche di campionamento, presupposti della procedura ex art. 244, riconducibilità della contaminazione, contraddittorio procedimentale, normativa sui fertilizzanti e assenza dei presupposti per l’ordine.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. In via preliminare delimita l’oggetto del giudizio all’ordinanza di diffida, dichiarando estranei l’esito del procedimento penale e i successivi provvedimenti del Comune prodotti in appello. Le censure sul travisamento delle risultanze analitiche sono infondate: i campioni riguardavano materiale interrato e proveniente da scavo, commisto al terreno e alle acque degli invasi, dunque le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
La Corte ritiene non pertinenti il richiamo al d.m. 13 settembre 1999 sui metodi ufficiali di analisi chimica del suolo, finalizzato a scopi agricoli, e le contestazioni sui test di cessione e sulle norme UNI EN, generiche rispetto alle valutazioni tecnico-discrezionali dell’organo tecnico. Il superamento delle CSC per arsenico, rame, idrocarburi, cobalto e zinco integra la definizione di sito potenzialmente contaminato ex art. 240, lett. d), d.lgs. n. 152/2006.
Sul secondo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 242, comma 12, d.lgs. n. 152/2006: la Provincia ha fatto proprio il contenuto della comunicazione del NOE, che riportava ampi stralci delle analisi dell’ARPA; essendo l’Agenzia intervenuta unitamente al NOE, non era necessaria un’ulteriore richiesta.
Quanto alla riconducibilità, il C.G.A.R.S. applica il criterio della verosimiglianza richiamando Cons. St., sez. V, n. 1630 del 2022: i materiali interrati sono riferibili all’attività di compostaggio, essendo la società nella disponibilità esclusiva dell’area dal 2007. La consulenza di parte attestava il superamento dei valori, giustificandolo con il miglioramento agrario, senza smentire la contaminazione delle matrici. Il contraddittorio è stato rispettato: avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, osservazioni e riscontri. La caratterizzazione non è devoluta alla p.a. ma al responsabile. Le censure sulla violazione del d.lgs. n. 75/2010 attengono a una diversa disciplina. Le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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