Ordine di demolizione al proprietario estraneo all’abuso e acquisizione dell’area (Cons. Stato n. 4677 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli ordini di demolizione di costruzioni abusive hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione ma si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. I destinatari dell’ordine sono, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, il proprietario e il responsabile dell’abuso, in forma congiunta e simultanea. Ne consegue che la buona fede del proprietario e la sua estraneità alla realizzazione dell’abuso sono irrilevanti, rilevando soltanto l’oggettiva impossibilità di ottemperare. Il proprietario che voglia sottrarsi all’acquisizione gratuita dell’area di sedime deve provare di essersi adoperato con iniziative ultimative per costringere il responsabile al ripristino, non bastando un comportamento passivo di adesione alle iniziative comunali.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo agricolo ne concedeva l’uso a titolo oneroso, con contratto del 20 gennaio 2010, per la realizzazione di un manufatto in legno ad uso abitativo, già edificato nel 2009. A seguito di un sopralluogo del settembre 2021, il Comune accertava che il fabbricato temporaneo avrebbe dovuto essere rimosso e ne disponeva la demolizione con ordinanza del gennaio 2022, intimando l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area in caso di inottemperanza. Seguiva ordinanza ingiunzione del maggio 2023 per la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Il proprietario impugnava dinanzi al TAR Abruzzo, che respingeva il ricorso introduttivo e accoglieva in parte i motivi aggiunti, annullando la sola quantificazione della sanzione pecuniaria. Proponeva appello il proprietario, deducendo l’impossibilità di ottemperare e la non acquisibilità dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare rileva che il Comune non ha proposto appello incidentale sul capo che ha rideterminato la sanzione pecuniaria, con formazione del giudicato interno su tale statuizione.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 9 del 2017, secondo cui l’ordine di demolizione applica anche a chi non abbia commesso la violazione. La misura demolitoria è atto dovuto e segue l’immobile nei successivi trasferimenti, prescindendo dal possesso attuale e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore. Il Collegio richiama numerosi precedenti conformi, tra cui Sez. VI n. 5433 del 2023 e Sez. III n. 1617 del 2024.
Quanto alla posizione del proprietario incolpevole, la Corte richiama Sez. II n. 5700 del 2020 e Sez. VI n. 2211 del 2015: per sfuggire all’effetto ablatorio occorre provare iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino, mediante diffide o atti ultimativi, non essendo sufficiente un contegno passivo.
Nel caso concreto l’appellante era proprietario del sito e aveva locato il terreno proprio ai fini dell’edificazione, essendo a conoscenza della destinazione sin dal gennaio 2010. Per oltre dodici anni non ha agito per la rimessione in pristino, né ha chiesto dilazioni al Comune, né ha contestato l’abuso in via giudiziale. La sua estraneità all’abuso è dunque neutra: rileva la titolarità del diritto dominicale e la possibilità materiale del ripristino.
Ne segue la legittimità della sanzione reale di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e la condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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