Ricorso inammissibile se non impugnato l’atto conclusivo della conferenza di servizi (TAR Marche n. 126 del 22.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti endoprocedimentali adottati nell’ambito di una conferenza di servizi decisoria non sono autonomamente impugnabili, perché non ledono in modo diretto e immediato la sfera giuridica del destinatario. Essi vanno censurati unitamente all’atto conclusivo del procedimento, sul quale si ripercuotono gli eventuali vizi degli atti preparatori. L’eccezione a tale regola opera solo per gli atti di natura vincolata, per gli atti interlocutori che cagionano un arresto procedimentale e per gli atti soprassessori che rinviino a un evento futuro e incerto. L’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e deve persistere per tutta la durata del giudizio. Se l’atto conclusivo non è stato gravato, il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di interesse. La domanda di risarcimento del danno non introduce validamente la pretesa se formulata solo in memoria non notificata.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugna il provvedimento con cui la Provincia ha pubblicato le integrazioni documentali e convocato la conferenza di servizi per il progetto di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in variante allo strumento urbanistico, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. Marche n. 11/2019 e dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Lamenta che Regione e Provincia abbiano eluso i termini per le integrazioni, attivando un tavolo tecnico non previsto e frazionando l’istruttoria.

Con motivi aggiunti il Comune impugna il verbale della conferenza del 14 marzo 2024, dolendosi della mancata partecipazione dei Comuni confinanti e del conflitto di interessi legato all’assetto azionario della società proponente. Si costituiscono Provincia, società proponente, società multiservizi, Soprintendenza e Comune intervenuto ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. Rileva che non è stato gravato l’atto conclusivo della conferenza di servizi decisoria, nel quale è confluita tutta l’attività istruttoria censurata. Né il verbale finale né la determinazione provinciale che lo recepisce risultano impugnati.

Sul punto richiama il principio secondo cui gli atti posti in essere in conferenza e quelli precedenti non sono idonei a ledere in modo diretto e immediato gli interessi del destinatario del provvedimento emanato a seguito della conferenza (Consiglio di Stato sez. VI, 10 aprile 2014, n. 1718; TAR Umbria sez. I, 3 novembre 2017 n. 669; TAR Piemonte, sez. I, 28 novembre 2018, n. 1314).

Ribadisce che l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile e va censurato solo unitamente all’atto conclusivo, sul quale si ripercuotono i vizi degli atti preparatori. L’eccezione vale per gli atti di natura vincolata, per gli atti interlocutori capaci di cagionare un arresto procedimentale e per gli atti soprassessori che rinviano a un evento futuro e incerto (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 16 dicembre 2020, n. 895).

Il Collegio qualifica l’interesse a ricorrere come condizione dell’azione che deve persistere dal momento introduttivo fino alla decisione, richiamando Consiglio di Stato Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549 e Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 964. Essendo carente nei mezzi di gravame una condizione dell’azione, ricorso e motivi aggiunti sono inammissibili.

Quanto alla domanda di danno avanzata dal ricorrente solo in memoria ex art. 73 c.p.a., non notificata, il Tribunale ne rileva l’assenza sia nel ricorso sia nei motivi aggiunti: la pretesa non è stata validamente introdotta e va dichiarata inammissibile. La definizione in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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