Reclamo preventivo non provato e inammissibilità del ricorso all’ABF (ABF Collegio di Bologna n. 4706 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario il ricorso è inammissibile quando manchi la prova dell’effettivo invio del reclamo preventivo all’intermediario. L’onere di dimostrare la presentazione del reclamo grava sul ricorrente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, valido anche nel procedimento arbitrale. La mera produzione di screenshot non integra tale prova quando non consente di comprovare la trasmissione del reclamo né di collocarne con certezza la data di invio. Il difetto del presupposto processuale preclude l’esame nel merito della doglianza relativa alle segnalazioni nella centrale dei rischi e nei sistemi di informazione creditizia.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver presentato, circa quattro mesi prima del ricorso, una richiesta di mutuo, trovandosi in una posizione creditizia regolare risultante dai sistemi di informazione creditizia. Espone che la domanda veniva respinta dall’intermediario, nonostante la propria qualità di dipendente pubblico, e che le veniva richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di rinuncia alla richiesta di finanziamento. Sostiene inoltre che le sarebbe stato assicurato che le richieste inoltrate sarebbero state cancellate dalle banche dati creditizie.
Lamenta che, alla data del ricorso, risultano ancora presenti presso il sistema CRIF tre richieste di finanziamento riconducibili all’intermediario. Chiede di conoscere le motivazioni dettagliate del rifiuto, di ottenere copia della documentazione della pratica e la verifica di eventuali comportamenti non corretti della filiale e del personale. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per difetto di reclamo preventivo e, nel merito, sostiene che la segnalazione trae origine dalla rinuncia del cliente e avrebbe natura meramente informativa, con conservazione sino al 17.03.2026.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare dell’intermediario. La ricorrente afferma di aver presentato reclamo il 17.12.2025 e di aver depositato il ricorso il 19.12.2025; in sede di replica produce due screenshot recanti un asserito reclamo.
Tale documentazione, secondo il Collegio, non è idonea a integrare la prova, incombente sulla ricorrente, dell’effettivo invio del reclamo preventivo. Gli screenshot non contengono elementi utili a comprovare la trasmissione all’intermediario né a collocarne con certezza la data di invio, come rilevato nelle controrepliche della resistente.
Il Collegio richiama l’orientamento dell’ABF, secondo cui è inammissibile il ricorso proposto in assenza di reclamo preventivo nei confronti dell’intermediario convenuto. Grava sul ricorrente l’onere di dimostrarne l’effettivo invio, in applicazione del principio di vicinanza della prova, valido anche nel procedimento arbitrale. Il precedente citato è la decisione del Collegio di coordinamento n. 7716/20179.
La conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il Collegio non esamina quindi nel merito le doglianze relative alle segnalazioni nella centrale dei rischi e alla conservazione dei dati presso il sistema CRIF, assorbite dal difetto del presupposto processuale.
Nota della Redazione
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