Reclutamento docenti AFAM e applicazione differita del nuovo regolamento (TAR Sicilia n. 2786 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le procedure di reclutamento dei docenti AFAM destinate a coprire posti per l’anno accademico 2025/2026 sono disciplinate dal D.P.R. n. 83/2024 e non dal previgente D.M. n. 180/2023. L’art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024, nel fissare la decorrenza delle nuove disposizioni dall’anno accademico 2025/2026, va letto in combinato disposto con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, che colloca tra giugno e ottobre dell’anno precedente il termine per bandire e concludere le selezioni. Ne deriva che l’istituzione che indice il concorso sulla base della normativa abrogata adotta un atto affetto da violazione di legge, legittimamente annullato in autotutela. Le delibere di mero impulso e ratifica sono atti endo-procedimentali, privi di lesività immediata e perciò inammissibili se impugnati autonomamente.

Il Fatto

La ricorrente partecipa al concorso bandito da un Conservatorio per la copertura a tempo indeterminato di un posto di prima fascia nel settore artistico-disciplinare AFAM007 Violoncello. Il bando è approvato con decreto dell’11 giugno 2025 sulla base del D.M. n. 180/2023. All’esito delle prove la candidata si colloca al secondo posto della graduatoria definitiva, prima degli idonei.

Il Ministero dell’Università sollecita ripetutamente l’istituzione ad annullare le procedure selettive, ritenendole illegittime perché bandite quando il D.M. n. 180/2023 non sarebbe più vigente per effetto del D.P.R. n. 83/2024. Il Consiglio di amministrazione, pur dichiarandosi convinto dell’applicazione differita del nuovo regolamento, si adegua alla tesi ministeriale: sospende la procedura, invita il responsabile a provvedere in autotutela e infine annulla tutti gli atti della selezione. La candidata impugna le delibere e i decreti, articolando censure di violazione di legge, contraddittorietà e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva: la ricorrente ha partecipato e superato la selezione, ed è quindi titolare di una posizione giuridicamente qualificata e differenziata. Ritiene invece inammissibile il ricorso introduttivo. Le delibere impugnate si limitano a ratificare atti di impulso, a sospendere la procedura per quarantacinque giorni e a onerare il responsabile del procedimento di adottare i provvedimenti di competenza. Esse hanno efficacia conformativa solo interna e difettano di rilevanza esterna, che appartiene ai soli atti conclusivi.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che l’atto endo-procedimentale non è autonomamente impugnabile, salvo che sia vincolato e idoneo a conformare in maniera netta la determinazione finale, oppure che comporti un arresto del procedimento. Nella specie la lesione si è perfezionata solo con i decreti successivi, tempestivamente gravati con motivi aggiunti.

Passando al merito, il Collegio ritiene infondato il primo motivo. L’art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 non può leggersi isolatamente. Esso va coordinato con l’art. 4, comma 4, che impone di bandire le procedure entro giugno dell’anno accademico precedente e di concluderle entro ottobre, e con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025, che fissa l’avvio delle procedure durante l’anno accademico 2024/2025. La formula “anno accademico 2025/2026” serve quindi a raccordare la disciplina, includendo nell’alveo della nuova normativa le selezioni dirette ad assumere docenti già per quell’anno. Il Collegio condivide sul punto l’orientamento espresso da TAR Lecce, sez. II, n. 882 del 12 giugno 2026.

Il bando oggetto di causa era espressamente finalizzato alla dotazione dei docenti per l’inizio dell’anno accademico 2025/2026. Irrilevante resta la circostanza che le risorse assunzionali risalgano ad anni precedenti, perché la disciplina dettata dal nuovo regolamento attiene alla fase organizzativa e regolatoria del reclutamento. Quanto alla motivazione, i decreti individuano l’interesse pubblico nella legittimità dell’azione amministrativa e nella possibilità di accesso alla selezione dei candidati in possesso dei più stringenti requisiti previsti dal D.P.R. n. 83/2024. Il Collegio aggiunge che il vincolo di parentela tra la vincitrice e il direttore dell’istituzione costituisce comunque elemento idoneo a suffragare l’interesse pubblico, perché espressivo delle elementari esigenze di tutela della par condicio.

È infondata anche la censura sull’affidamento. Il bando conteneva una clausola di salvaguardia che riservava all’istituzione la revoca o la modifica in presenza di provvedimenti ostativi sopravvenuti, senza che il candidato potesse vantare alcuna posizione di diritto. Le circolari ministeriali, qualificate come semplice “dottrina dell’amministrazione”, non possono derogare alle norme. Il terzo motivo è infine respinto perché l’annullamento si fonda sulla autonoma rilevazione del vizio di legittimità, non sul mero ossequio alle indicazioni ministeriali. Le spese sono compensate per l’eccezionalità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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